Commission Regulation (EC) No 1192/2003 of 3 July 2003 amending Regulation (EC) No 91/2003 of the European Parliament and of the Council on rail transport statistics (Text with EEA relevance)

Published date04 July 2003
Subject MatterInformation and verification,Harmonisation of laws,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 167, 04 July 2003
EUR-Lex - 32003R1192 - IT 32003R1192

Regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 04/07/2003 pag. 0013 - 0016


Regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione

del 3 luglio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari(1), particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 91/2003 la Commissione può adattare le definizioni contenute nel regolamento.

(2) Ai fini della raccolta di dati è necessario stabilire ulteriori definizioni comuni per tutti gli Stati membri in modo da garantire l'armonizzazione delle statistiche dei trasporti ferroviari.

(3) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 91/2003 la Commissione può adeguare il contenuto degli allegati.

(4) Le specifiche della tabella H1 vanno modificate per chiarire ulteriormente la copertura delle statistiche.

(5) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 91/2003.

(6) Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 91/2003 è modificato come segue:

1) All'articolo 3 il testo del paragrafo 1 è sostituito da:

"1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 'paese dichiarante': lo Stato membro che trasmette i dati ad Eurostat;

2) 'autorità nazionali': gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi responsabili in ciascuno Stato membro della produzione di statistiche comunitarie;

3) 'ferrovia': linea di comunicazione su rotaie destinata esclusivamente ai veicoli ferroviari;

4) 'veicolo ferroviario': veicolo che transita esclusivamente su rotaie, che dispone di forza motrice propria (locomotiva) oppure è trainato da un altro veicolo (vetture, rimorchi, carrozze e carri);

5) 'impresa...

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