Commission Regulation (EC) No 636/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Interpretations Committee’s (IFRIC) Interpretation 15 (Text with EEA relevance)

Published date23 July 2009
Subject MatterInformation and verification,Free movement of capital,Freedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 191, 23 July 2009
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23.7.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 191/5

REGOLAMENTO (CE) N. 636/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 15

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 3 luglio 2008 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’Interpretazione IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili (di seguito «IFRIC 15»). L’IFRIC 15 fornisce chiarimenti e orientamenti in merito a quando devono essere rilevati i ricavi provenienti dalla costruzione di immobili e in relazione a se un accordo per la costruzione rientri nell’ambito di applicazione dello IAS 11 Commesse a lungo termine o dello IAS 18 Ricavi.
(3) La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRIC 15 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.
(4) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è inserito il testo dell’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 15 Accordi per la costruzione di immobili che figura nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano l’IFRIC 15 che figura nell’allegato al presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRIC 15 Interpretazione IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

INTERPRETAZIONE IFRIC 15

Accordi per la costruzione di immobili

RIFERIMENTI

IAS 1 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)
IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori
IAS 11 Lavori su ordinazione
IAS 18 Ricavi
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione
IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela

PREMESSA

1 Nel settore immobiliare, le entità che intraprendono la costruzione di immobili, direttamente o attraverso sub-appaltatori, possono stipulare accordi con uno o più acquirenti prima del completamento della costruzione. Tali accordi assumono forme diverse.
2 Per esempio, le entità che intraprendono la costruzione di immobili residenziali possono iniziare la prevendita di singole unità immobiliari (appartamenti o case) mentre la costruzione è ancora in corso o addirittura prima che inizi. Ciascun acquirente stipula con l’entità un accordo per l’acquisto di una determinata unità quando questa sarà pronta per essere occupata. Di solito, l’acquirente paga all’entità un deposito che sarà rimborsabile solo se l’entità non consegna l’unità completata alle condizioni sancite nel contratto. Generalmente, il saldo del prezzo di acquisto è versato all’entità solo all’esecuzione del contratto, quando l’acquirente entra in possesso dell’unità.
3 Le entità che intraprendono la costruzione di immobili commerciali o industriali possono stipulare un accordo con un singolo acquirente. All’acquirente può essere richiesto di versare degli acconti nel
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