Commission Regulation (EC) No 118/2004 of 23 January 2004 amending Regulation (EC) No 2419/2001 laying down detailed rules for applying the integrated administration and control system for certain Community aid schemes established by Council Regulation (EEC) No 3508/92

Published date24 January 2004
Subject MatterInformation and verification,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 17, 24 January 2004
EUR-Lex - 32004R0118 - IT 32004R0118

Regolamento (CE) n. 118/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2419/2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 24/01/2004 pag. 0007 - 0010


Regolamento (CE) n. 118/2004 della Commissione

del 23 gennaio 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2419/2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari(1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell'esperienza acquisita in sede di applicazione delle norme sui controlli amministrativi contenute nel regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione(2), risulta opportuno introdurre certe precisazioni circa il tipo di controlli da effettuare e le misure da adottare in caso di dubbi successivamente alla realizzazione delle verifiche incrociate.

(2) Risulta opportuno introdurre certe precisazioni e certi elementi supplementari per quanto riguarda la campionatura relativa al rischio.

(3) Vanno potenziate le norme vigenti del regolamento (CE) n. 2419/2001 in materia di telerilevamento così che questa tecnica possa venire utilizzata adeguatamente in sede di attuazione dei controlli da parte degli Stati membri.

(4) Alla luce dell'esperienza acquisita, le disposizioni vigenti per quanto riguarda i tempi e i contenuti di certi controlli in loco per il premio "bovini" vanno modificate al fine di garantire un'impostazione equilibrata ed uniforme.

(5) Le disposizioni vigenti relative alle capre e alle pecore dovranno essere sviluppate alla luce della realtà pratica, poiché risulta talvolta necessari sostituire gli animali durante il periodo di detenzione, e al fine di evitare, in certi casi, penalizzazioni indebite a danno di certi agricoltori che detengono sia capre che pecore. I termini fissati per la sostituzione, l'iscrizione della medesima nel registro e la comunicazione della sostituzione all'autorità competente dovranno essere fissati in considerazione della durata del periodo di detenzione e della necessità di un efficace controllo.

(6) Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, il titolo IV del regolamento (CE) n. 2419/2001 contiene disposizioni in materia di riduzione dell'aiuto comunitario e di esclusione dal medesimo in caso di irregolarità. Alcune di queste disposizioni vanno modificate così da garantire che riduzioni ed esclusioni siano sempre soggette a rigorosa gradazione a seconda della gravità dell'irregolarità commessa.

(7) Il regolamento (CE) n. 2419/2001 ha introdotto norme in materia di prescrizione per quanto riguarda il recupero dei pagamenti indebitamente versati. Tali norme dovranno, a certe condizioni, applicarsi anche alle domande d'aiuto relative alle campagne di commercializzazione e/o ai periodi di premio iniziati anteriormente al 1o gennaio 2002.

(8) Va modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 2419/2001.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2419/2001 è modificato come segue:

1) L'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 16

Verifiche incrociate

1. I controlli amministrativi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 consentono la rilevazione automatizzata delle anomalie mediante il ricorso alle banche dati informatizzate e comprendono in particolare:

a) verifiche incrociate relative alle parcelle agricole e agli animali dichiarati, onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso...

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