Commission Regulation (EC) No 1430/2007 of 5 December 2007 amending Annexes II and III to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications (Text with EEA relevance )

Published date06 December 2007
Subject MatterFreedom of establishment,Approximation of laws,Free movement of workers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 320, 06 December 2007
L_2007320IT.01000301.xml
6.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 320/3

REGOLAMENTO (CE) N. 1430/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l’articolo 11, lettera c), punto ii), e l’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Germania, Lussemburgo, Austria e Italia hanno presentato richieste motivate di modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE. I Paesi Bassi hanno presentato una richiesta motivata di modifica dell’allegato III della direttiva 2005/36/CE.
(2) La Germania ha chiesto di aggiungere il termine «sanitario(a)» («Gesundheit») alla denominazione di infermiere(a) puericultore(trice) («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»). La legge del 16 luglio 2003 relativa alle cure infermieristiche, entrata in vigore il 1o gennaio 2004, ha infatti modificato il contenuto di tale formazione e ne ha modificato la denominazione in «infermiere(a) puericultore(trice) e sanitario(a)» [«Gesundheits- und Kinderkrenkanpfleger(in)»]. La struttura e le condizioni di accesso alla formazione restano immutate.
(3) La Germania ha chiesto che venga soppressa dall’allegato II la professione di «infermiere(a) psichiatrico(a)» [«Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»], poiché questa formazione completa quella di infermiere responsabile dell’assistenza generale e rientra pertanto nella definizione del diploma.
(4) La Germania ha chiesto di aggiungere la professione di «infermiere(a) geriatrico(a)» («Altenpflegerin und Altenpfleger»), che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE, quale risulta dalla legge sulle cure geriatriche del 17 novembre 2000 e dal regolamento relativo alla formazione e agli esami per la professione di infermiere(a) geriatrico(a) del 26 novembre 2002.
(5) Infine la Germania ha chiesto di fondere le professioni di «ortopedico bendaggi» («Bandagist») e di «meccanico ortopedico» («Orthopädiemechaniker») in quella di «tecnico ortopedico» («Orthopädietechniker») conformemente al codice dell’artigianato [Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)].
(6) Il Lussemburgo ha chiesto di sostituire le denominazioni di «infermiere puericultore» («infirmier puériculteur») con «infermiere in pediatria» («infirmier en pédiatrie»), di «infermiere anestesista» («infirmier anesthésiste») con «infermiere in anestesia e rianimazione» («infirmier en anesthésie et réanimation») e di «massaggiatore diplomato» («masseur diplômé») con «massaggiatore» («masseur»), a seguito della legge modificata del 26 marzo 1992 sull’esercizio e la rivalorizzazione di talune professioni sanitarie. Le modalità della formazione sono invariate.
(7) L’Austria ha chiesto di precisare la descrizione della formazione applicabile alle professioni di infermieri psichiatrici e di infermieri pediatrici di cui alla legge sulle cure infermieristiche (BGBI I no 108/1997).
(8) L’Italia ha chiesto di sopprimere dall’allegato II le professioni di «geometra» e «perito agrario» in quanto sono oggetto di una formazione rientrante nella definizione del diploma che figura all’articolo 55 del decreto presidenziale 5 giugno 2001, n. 328 e all’allegato I del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 227.
(9) La Germania, il Lussemburgo e l’Austria hanno chiesto di inserire nell’allegato II tutta una serie di formazioni che danno luogo all’acquisizione del titolo di mastro artigiano («Meister»/«Maître»). Tali formazioni derivano principalmente dalle legislazioni seguenti: per la Germania: il codice dell’artigianato [Gesetz zur Ordnung des Handwerks — Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)]; per il Lussemburgo: la legge del 28 dicembre 1988 [la loi du 28 décembre 1988 (JO du 28 décembre 1988 A No. 72)] e il regolamento granducale del 4 febbraio 2005 [le règlement Grand-ducal du 4 février 2005 (JO du 10 mars 2005 A — No. 29)]; per l’Austria: il codice della legislazione industriale e del lavoro [Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)]. Esse soddisfano i requisiti di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE.
(10) I Paesi Bassi hanno chiesto di modificare nell’allegato III la descrizione delle formazioni regolamentate per tenere conto delle modifiche introdotte dalla legge sull’istruzione e l’insegnamento professionale (legge WEB del 1996). Tali formazioni soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2005/36/CE.
(11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE.
(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).


ALLEGATO

Gli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE sono modificati come segue.

I. L’allegato II è modificato come segue:
1) il punto 1 è modificato come segue:
a) alla voce «in Germania»,
i) il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
«— infermiere(a) puericultore(trice) e sanitario(a) [“Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)”],»;
ii) è soppresso il quattordicesimo trattino;
iii) è aggiunto il trattino seguente:
«— infermiere(a) geriatrico(a) (“Altenpflegerin und Altenpfleger”),»;
b) alla voce «in Lussemburgo», il quinto, sesto e settimo trattino sono sostituiti dal testo seguente:
«— infermiere(a) in pediatria [“infirmier(ère) en pédiatrie”],
infermiere(a) in anestesia e rianimazione [“infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation”],
massaggiatore (“masseur”),»;
c) alla voce «in Austria»:
i) dopo il primo trattino relativo alla formazione di base specifica in puericultura («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»), è aggiunto il testo seguente: «ciclo di studi e formazione che ha una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui almeno dieci di insegnamento scolastico generale e tre di insegnamento professionale in un istituto di formazione per infermieri, sanzionati dal superamento di un esame per l’ottenimento del diploma»;
ii) dopo il secondo trattino relativo alla formazione di base specifica in assistenza psichiatrica («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»), è aggiunto il testo seguente: «ciclo di studi e di formazione che ha una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui almeno dieci di insegnamento scolastico generale e tre di insegnamento professionale in un istituto di formazione per infermieri, sanzionati dal superamento di un esame per l’ottenimento del diploma»;
2) al punto 2, la voce «in Germania» è modificata come segue:
i) il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:
«— tecnico ortopedico (“Orthopädietechniker”),»;
ii) il quinto trattino è soppresso;
3) dopo il punto 2 è inserito il testo seguente:
«2 bis. Mastri artigiani (“Meister”/“Maître”) (formazione scolastica e professionale che dà luogo all’acquisizione del titolo di mastro artigiano) nelle seguenti professioni:
in Germania:
operaio dell’industria metallurgica (“Metallbauer”),
meccanico in strumenti di chirurgia (“Chirurgiemechaniker”),
carrozziere e costruttore di veicoli (“Karosserie- und Fahrzeugbauer”),
meccanico automobilistico (“Kraftfahrzeugtechniker”),
meccanico di biciclette e motocicli (“Zweiradmechaniker”),
operaio nel settore degli impianti frigoriferi (“Kälteanlagenbauer”),
tecnico informatico (“Informationstechniker”),
meccanico agricolo (“Landmaschinenmechaniker”),
armiere (“Büchsenmacher”),
lamierista (“Klempner”),
installatore-fumista (“Installateur und Heizungsbauer”,)
elettrotecnico (“Elektrotechniker”),
costruttore di macchinari elettrici (“Elektromaschinenbauer”),
operaio navale (“Boots- und Schiffbauer”),
muratore e operaio addetto alle casseforme (“Maurer und Betonbauer”),
costruttore e installatore di stufe e impianti di riscaldamento ad aria
...

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