Commission Regulation (EC) No 271/2004 of 16 February 2004 authorising transfers between the quantitative limits of textiles and clothing products originating in Macao

Published date17 February 2004
Subject MatterTextiles,Community transit systems,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 46, 17 February 2004
EUR-Lex - 32004R0271 - IT

Regolamento (CE) n. 271/2004 della Commissione, del 16 febbraio 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 17/02/2004 pag. 0028 - 0029


Regolamento (CE) n. 271/2004 della Commissione

del 16 febbraio 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità economica europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili(2), siglato il 19 luglio 1986 e approvato con la decisione 87/497/CEE del Consiglio, modificato dal ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 22 dicembre 1994 e approvato con la decisione 95/131/CE del Consiglio(3), prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra categorie e anni contingentali.

(2) Il 26 giugno 2003 e il 14 gennaio 2004 Macao ha presentato due domande per effettuare trasferimenti tra anni contingentali.

(3) I trasferimenti richiesti da Macao rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 nonché in quanto disposto dal suo allegato VIII, colonna 9.

(4) È pertanto opportuno che le richieste vengano accolte.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'anno contingentale 2003, conformemente all'allegato del presente regolamento, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari di Macao stabiliti dall'accordo tra la Comunità europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla...

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