Commission Regulation (EC) No 835/2004 of 28 April 2004 adapting Regulation (EC) No 2076/2002 and Decisions 2002/928/EC, 2004/129/EC, 2004/247/EC and 2004/248 as regards the continued use of certain active substances not included in Annex I to Directive 91/414/EEC, by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia (Text with EEA relevance)
Published date | 29 April 2004 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 127, 29 April 2004 |
Regolamento (CE) n. 835/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che adegua il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/247/CE e 2004/248/CE per quanto riguarda il mantenimento dell'impiego di alcune sostanze attive non iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0043 - 0047
Regolamento (CE) n. 835/2004 della Commissione
del 28 aprile 2004
che adegua il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/247/CE e 2004/248/CE per quanto riguarda il mantenimento dell'impiego di alcune sostanze attive non iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2076/2002(1) della Commissione e le decisioni 2002/928/CE(2), 2004/129/CE(3), 2004/247/CE(4) e 2004/248/CE(5) della Commissione dispongono la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca da parte degli Stati membri di tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. Gli atti suddetti prevedono deroghe intese a consentire il mantenimento dell'impiego di alcune di queste sostanze per un periodo limitato in attesa che siano messe a punto soluzioni alternative.
(2) È necessario adattare il regolamento e le decisioni suindicate in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della...
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