Commission Regulation (EC) No 1022/2008 of 17 October 2008 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards the total volatile basic nitrogen (TVB-N) limits (Text with EEA relevance)

Published date18 October 2008
Subject MatterConsumer protection,Veterinary legislation,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 277, 18 October 2008
L_2008277IT.01001801.xml
18.10.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 277/18

REGOLAMENTO (CE) N. 1022/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i valori limite di azoto basico volatile totale (ABVT)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato III, sezione VIII del regolamento (CE) n. 853/2004 dispone che gli operatori del settore alimentare effettuino controlli specifici per evitare che prodotti della pesca impropri al consumo umano siano immessi sul mercato; tali controlli hanno per oggetto anche i valori limite di azoto basico volatile totale (ABVT).
(2) Nell'allegato II, sezione II, capitolo I del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (2) sono fissati i valori limite di azoto basico volatile totale (ABVT) per talune categorie di prodotti della pesca e i metodi di analisi da utilizzare.
(3) Secondo quanto dispone l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, quando le navi che non sono state progettate ed equipaggiate per la conservazione dei prodotti della pesca freschi a bordo per oltre 24 ore sbarcano le loro catture, i prodotti freschi della pesca devono essere refrigerati il più rapidamente possibile dopo lo sbarco e devono essere conservati a una temperatura che si avvicini a quella del ghiaccio fondente.
(4) Tuttavia, se i prodotti della pesca interi trattati su tali navi sono direttamente utilizzati nella preparazione di olio di pesce destinato al consumo umano, la materia prima può essere trasformata entro 36 ore senza refrigerazione dopo la cattura o il carico sulla nave, a
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