Commission Regulation (EC) No 1536/2003 of 29 August 2003 amending Council Regulation (EC) No 2368/2002 implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds

Published date30 August 2003
Subject MatterCommercial policy,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 218, 30 August 2003
EUR-Lex - 32003R1536 - IT

Regolamento (CE) n. 1536/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

Gazzetta ufficiale n. L 218 del 30/08/2003 pag. 0031 - 0034


Regolamento (CE) n. 1536/2003 della Commissione

del 29 agosto 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1214/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002 consente di modificare l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley includendo i membri dell'OMC e i territori doganali separati che soddisfano i requisiti del sistema.

(2) Il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley ha fornito, mediante un avviso del 31 luglio 2003, un elenco aggiornato dei partecipanti al sistema, che entrerà in vigore il 1o settembre 2003. Oltre ad inserire la Croazia fra i partecipanti, si sono depennati dall'elenco i seguenti paesi: Algeria, Brasile, Burkina Faso, Camerun, Cipro, Repubblica ceca, Gabon, Ghana, Repubblica democratica popolare di Corea, Malaysia, Mali, Malta, Messico, Norvegia, Filippine, Swaziland, Togo, Tunisia, Turchia e Vietnam. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione

Christopher Patten

Membro della Commissione

(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

(2) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 30.

...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT