Commission Regulation (EC) No 414/2009 of 30 April 2009 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)

Published date21 May 2009
Subject MatterECSC unified common tariff,Internal market - Principles,Customs Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 125, 21 May 2009
L_2009125IT.01000601.xml
21.5.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125/6

REGOLAMENTO (CE) N. 414/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2913/92 l’obbligo di presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita per via elettronica. Dal 1o luglio 2009 è ammessa la presentazione di una dichiarazione doganale su supporto cartaceo solo qualora non funzioni il sistema informatico delle autorità doganali o l’applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione.
(2) Occorre stabilire una versione alternativa del documento d’accompagnamento transito («documento d’accompagnamento transito/sicurezza») e la relativa distinta degli articoli per includervi i dati richiesti nell’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) al fine di rafforzare la sicurezza.
(3) Il «documento d’accompagnamento d’esportazione» e la relativa distinta degli articoli di cui all’articolo 796 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 deve anch’esso essere adeguato per ricomprendere i dati di cui all’allegato 30 bis dello stesso regolamento.
(4) Se la persona che presenta la dichiarazione non può fornire alle autorità doganali le dichiarazioni d’esportazione e sommarie d’uscita mediante le normali procedure informatiche perché il sistema informatico delle autorità doganali o l’applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione non funziona, occorre autorizzarla ad utilizzare una procedura cartacea alternativa che le consenta di fornire le informazioni necessarie alle autorità doganali. A tal fine è necessario prevedere l’impiego di un modulo, il «documento amministrativo unico esportazione/sicurezza», che può contenere sia la dichiarazione d’esportazione sia i dati della dichiarazione sommaria d’uscita.
(5) Nel caso in cui il sistema informatico delle autorità doganali o l’applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione non funzioni conviene prevedere un «documento sicurezza» su supporto cartaceo da impiegare per le dichiarazioni sommarie d’entrata e per le dichiarazioni sommarie d’uscita. Tale documento deve contenere i dati di cui all’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 ed essere corredato di una distinta degli articoli in caso la spedizione consti di più di un articolo.
(6) Affinché gli operatori economici abbiano il maggior numero di possibilità di fornire i dati richiesti nel caso in cui i sistemi informatici doganali e privati non funzionino, occorre consentire alle autorità doganali di autorizzarli a comunicare tali dati mediante documenti commerciali, purché i documenti presentati alle autorità doganali contengano le informazioni richieste per le dichiarazioni sommarie d’entrata e d’uscita di cui all’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93.
(7) Poiché quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione (4) in materia di sicurezza si applica a decorrere dal 1o luglio 2009, è opportuno che le corrispondenti disposizioni stabilite nel presente regolamento si applichino dalla stessa data. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.

1) L’articolo 183, paragrafo 2, è modificato come segue:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la dichiarazione sommaria d’entrata su supporto cartaceo è redatta utilizzando il formulario del documento sicurezza, il cui modello figura nell’allegato 45 decies. Quando una spedizione per la quale è resa una dichiarazione sommaria d’entrata consta di più di un articolo, il documento di sicurezza è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello riportato nell’allegato 45 undecies. Tale distinta fa parte integrante del documento sicurezza.»;
b) è aggiunto il seguente comma: «Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, le autorità doganali possono consentire che il documento sicurezza sia sostituito o corredato da documenti commerciali, a condizione che i documenti presentati alle autorità doganali contengano le informazioni richieste per le dichiarazioni sommarie d’entrata di cui all’allegato 30 bis
2) All’articolo 340 ter è aggiunto il seguente punto 6 bis:
«6 bis) “Documento d’accompagnamento transito/sicurezza”, il documento stampato dal sistema informatico per accompagnare le merci basato sui dati della dichiarazione di transito e della dichiarazione sommaria d’entrata o d’uscita.»
3) L’articolo 358 è modificato come segue:
a) al paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2. A seguito dello svincolo delle merci, il trasporto delle merci in regime di transito comunitario è accompagnato dal documento d’accompagnamento transito o dal documento di accompagnamento transito/sicurezza. Esso è conforme al modello e ai dati del documento di accompagnamento transito figuranti nell’allegato 45 bis o, qualora oltre ai dati di transito siano forniti anche i dati di cui all’allegato 30 bis, al modello e ai dati del documento d’accompagnamento transito/sicurezza riportati nell’allegato 45 sexies e l’elenco di articoli transito/sicurezza di cui all’allegato 45 septies. Tale documento viene messo a disposizione dell’operatore secondo una delle seguenti modalità:»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora la dichiarazione consti di più di un articolo, il documento d’accompagnamento transito di cui al paragrafo 2 è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello riportato nell’allegato 45 ter e il documento d’accompagnamento transito/sicurezza di cui al paragrafo 2 è sempre integrato dalla distinta degli articoli riportata nell’allegato 45 septies. Tale distinta fa parte integrante del documento d’accompagnamento transito o del documento d’accompagnamento transito/sicurezza.»
4) All’articolo 787, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui il sistema informatico delle autorità doganali o l’applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione d’esportazione non funzioni, le autorità doganali accettano una dichiarazione d’esportazione su supporto cartaceo purché sia redatta in uno dei seguenti modi:
a) a mezzo di un formulario conforme al modello figurante negli allegati da 31 a 34 integrato da un documento sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 decies e da una distinta degli articoli sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 undecies;
b) a mezzo di un documento amministrativo unico esportazione/sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 duodecies e di una distinta degli articoli esportazione/sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 terdecies.
Il formulario contiene l’elenco minimo dei dati di cui agli allegati 37 e 30 bis per la procedura d’esportazione.»
5) L’articolo 796 bis è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 i termini «allegato 45 quater» sono sostituiti da «allegato 45 octies».
b) Al paragrafo 2 i termini «allegato 45 quinquies» sono sostituiti da «allegato 45 nonies».
6) Nell’articolo 796 quater, secondo comma, i termini «allegato 45 quater» sono sostituiti da «allegato 45 octies».
7) L’articolo 842 ter, paragrafo 3, è modificato come segue:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la dichiarazione sommaria di uscita su supporto cartaceo è redatta utilizzando il formulario del documento sicurezza, il cui modello figura nell’allegato 45 decies. Quando una spedizione per la quale è resa una dichiarazione sommaria di uscita consta di più di un articolo, il documento sicurezza è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello riportato nell’allegato 45 undecies. Tale distinta fa parte integrante del documento sicurezza.»;
b) è aggiunto il seguente terzo comma: «Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, le autorità doganali possono consentire che il documento sicurezza sia sostituito o corredato da documenti commerciali, a condizione che i documenti presentati alle autorità doganali contengano le informazioni richieste per le dichiarazioni sommarie d’uscita di cui all’allegato 30 bis
8) Nell’articolo 183, nell’articolo 359, paragrafi 1 e 4, nell’articolo 360, paragrafi 1 e 2, nell’articolo 361, paragrafi 3 e 4, nell’articolo 406, paragrafi 1 e 2, nell’articolo 408, paragrafo 1, lettera d), nell’articolo 454, paragrafo 4, nell’articolo 454 ter, paragrafi 2 e 4, nell’articolo 455, paragrafo 1, e nell’articolo 457 ter, paragrafi 2 e 3, le parole «documento d’accompagnamento transito» sono sostituite da «documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza».
9) L’allegato 37 quinquies è modificato come segue:
a) al punto 3.1,
...

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