Commission Regulation (EC) No 3300/94 of 21 December 1994 laying down transitional measures in the sugar sector following the accession of Austria, Finland and Sweden

Published date30 December 1994
Subject MatterAccession,Sugar,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 341, 30 December 1994
EUR-Lex - 31994R3300 - IT

Regolamento (CE) n. 3300/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante disposizioni transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 30/12/1994 pag. 0039 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0148


REGOLAMENTO (CE) N. 3300/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 recante disposizioni transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, qui di seguito denominato « l'atto », in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

considerando che l'atto e quindi la normativa comunitaria per la produzione e il commercio dei prodotti agricoli si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1995; che pertanto il regime di produzione previsto in particolare dal regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dall'atto (2), si applica solamente a partire da tale data, cioè nel corso della campagna di commercializzazione 1994/1995; che è necessario adottare misure transitorie ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto per permettere il passaggio, dal 1o gennaio 1995, dal regime di produzione esistente in Austria, in Finlandia e in Svezia a quello istaurato dal regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che al fine di garantire la migliore applicazione possibile dei regimi di produzione e di autofinanziamento specifici al settore dello zucchero è opportuno stabilire, fin dall'adesione dei nuovi Stati membri, le condizioni che si applicano ai quantitativi suscettivi di far parte delle scorte normali di riporto;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, la produzione di zucchero in Austria, in Finlandia e in Svezia è stata interamente effettuata nell'ambito dei regimi nazionali e che una gran parte di tale produzione è già stata smerciata anteriormente al 1o gennaio 1995; che, stando così le cose, non è opportuno prevedere un intervento retroattivo nei contratti di consegna delle barbabietole o delle canne da zucchero conclusi per questa produzione tra i produttori agricoli ed i fabbricanti di zucchero; che è pertanto giustificato prevedere che le disposizioni di autofinanziamento del settore di cui agli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 non si applichino ai quantitativi di zucchero prodotti anteriormente al 1o luglio 1995; che, per quanto concerne la produzione di isoglucosio in Finlandia, le normali scorte di riporto al 1o gennaio 1995 sono marginali, in quanto tale produzione procede, in generale, regolarmente e in funzione dell'andamento della domanda; che è pertanto opportuno, per garantire l'uguaglianza di trattamento con lo zucchero, prevedere che gli articoli 28 e 28 bis sopra citati non si applichino all'isoglucosio prodotto anteriormente al 1o luglio 1995, inizio della nuova campagna di commercializzazione 1995/1996;

considerando che, per il periodo dal 1o gennaio 1995 al 30 giugno 1995, la produzione di zucchero nell'ambito delle quote della campagna di commercializzazione 1994/1995 in Austria, in Finlandia e in Svezia è già stata effettuata e che il consumo durante il suddetto periodo deve essere soddisfatto mediante le normali scorte di riporto; che, per quanto concerne la produzione d'isoglucosio, tenuto conto delle sue caratteristiche sopraindicate e per evitare che sia compromesso uno degli obiettivi essenziali del regime delle quote, vale a dire la realizzazione di un certo equilibrio nella Comunità tra la produzione e lo smercio, occorre prevedere che in Finlandia il consumo debba essere soddisfatto, nel periodo dal 1o gennaio 1995 al 30 giugno 1995, dalla produzione effettuata durante tale periodo; che è pertanto opportuno limitare i quantitativi di base A e B d'isoglucosio applicabili in Finlandia durante il periodo dal 1o gennaio 1995 al 30 giugno 1995 al livello corrispondente alla parte di produzione media constatata, per la Comunità prima dell'adesione, nei mesi da gennaio a giugno con riferimento ai quantitativi di base annui fissati per la Finlandia;

considerando che nella misura in cui il regime di autofinanziamento previsto dagli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 non si applica allo zucchero e all'isoglucosio per la produzione effettuata nel periodo dal 1o gennaio 1995 al 30 giugno 1995 in Austria, in Finlandia e in Svezia è opportuno prevedere che il regime delle restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e quello delle restituzioni alla produzione di cui all'articolo 9, paragrafo 3 di detto regolamento non si applichino allo zucchero e all'isoglucosio prodotti in tali Stati membri in detto periodo;

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che una determinata quantità di zucchero greggio possa essere importata a prelievo ridotto in Finlandia...

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