Commission Regulation (EC) No 884/2007 of 26 July 2007 on emergency measures suspending the use of E 128 Red 2G as food colour (Text with EEA relevance)

Published date27 July 2007
Subject Matterpublic health,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 195, 27 July 2007
L_2007195IT.01000801.xml
27.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195/8

REGOLAMENTO (CE) N. 884/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2007

sulle misure di emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare E 128 Rosso 2G

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 la Commissione può sospendere l'immissione sul mercato o l'utilizzazione degli alimenti che possono comportare un grave rischio per la salute umana, qualora tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati.
(2) Nel suo allegato I la direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (2) autorizza l'impiego del colorante E 128 Rosso 2G nei prodotti alimentari. Conformemente all'allegato IV di detta direttiva l'uso del colorante E 128 Rosso 2G è consentito nei breakfast sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6 % e nella carne per burger con un contenuto di cereali e/o ortaggi non inferiore al 4 %. In entrambi i prodotti alimentari è consentito un livello massimo di 20 mg/kg.
(3) L'uso di tale colorante è stato autorizzato in base al parere formulato dal comitato scientifico dell'alimentazione umana il 27 giugno 1975 (3). Il comitato ha fissato a 0,1 mg/kg di peso corporeo la dose giornaliera ammissibile (DGA) dell'E 128 Rosso 2G.
(4) Gli additivi alimentari devono essere tenuti sotto costante osservazione e devono essere riesaminati, qualora necessario, alla luce di cambiamenti delle condizioni di impiego e di nuovi dati scientifici. Poiché le valutazioni originali di numerosi additivi alimentari risalgono a parecchi anni fa, la Commissione europea ha ritenuto che sia necessario procedere a una nuova valutazione sistematica di tutti gli additivi alimentari autorizzati allo scopo di verificare se le valutazioni sulla sicurezza esistenti continuino ad essere valide. La Commissione ha pertanto chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di riesaminare tutti gli additivi alimentari attualmente autorizzati nell'UE.
(5) In tale contesto il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari, sugli aromatizzanti, sui coadiuvanti tecnologici e sui materiali a contatto con gli alimenti ha riesaminato la sicurezza del colorante E 128 Rosso 2G e ha
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