Commission Regulation (EC) No 411/2009 of 18 May 2009 amending Regulation (EC) No 798/2008 laying down a list of third countries, territories, zones or compartments from which poultry and poultry products may be imported into and transit through the Community and the veterinary certification requirements (Text with EEA relevance)

Published date20 May 2009
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws,Eggs and poultry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 124, 20 May 2009
L_2009124IT.01000301.xml
20.5.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124/3

REGOLAMENTO (CE) N. 411/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3, e l'articolo 24, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3), definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e di determinati prodotti a base di pollame. Detto regolamento stabilisce che i prodotti ivi contemplati («i prodotti in questione») possano essere importati e transitare nella Comunità soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti indenni da malattia ed elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1. In tale allegato I, parte 2, figurano inoltre modelli di certificati veterinari. Il regolamento (CE) n. 798/2008 dispone inoltre che quando per le importazioni dei prodotti in questione sono previsti esami, campionamento e test per individuare determinate malattie, essi vengano effettuati in conformità del suo allegato III.
(2) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce che i prodotti in questione possano essere importati nella Comunità soltanto se il paese terzo informa la Commissione in merito a qualsiasi focolaio iniziale della malattia di Newcastle o dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e presenta gli isolati virali al laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle.
(3) Ove nel territorio di un paese terzo, in una sua zona, o in uno o più dei suoi compartimenti venga individuato un focolaio di influenza aviaria, l'autorità competente di detto paese terzo non può più certificare che il proprio territorio, una sua zona o uno o più dei suoi compartimenti, elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, siano indenni da tale malattia.
(4) Nell'interesse della salute degli animali e ai fini di prevenzione e monitoraggio dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) a livello comunitario, è opportuno che i focolai iniziali di tale malattia vengano segnalati alla Commissione. L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
(5) Il Canada si è dimostrato in grado di rispondere alla comparsa di focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità nelle aziende avicole del proprio territorio riuscendo a impedire la propagazione dell'infezione.
(6) Il Canada ha inoltre fornito alla Commissione informazioni dettagliate in merito alla situazione epidemiologica e alle misure prese per contrastare la malattia, compresa una descrizione delle zone in cui si applicano limitazioni ufficiali in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità.
(7) La decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (4) ha approvato detto accordo, in base al quale ciascuna delle parti riconosce come equivalente una misura sanitaria presa dall'altra parte, se quest'ultima dimostra oggettivamente che tale misura raggiunge il livello di protezione appropriato.
(8) Alla luce di tale accordo e del sistema per contrastare la malattia
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