Commission Regulation (EC) No 2301/2002 of 20 December 2002 laying down detailed rules for the application of Council Directive 1999/105/EC as regards the definition of small quantities of seed

Published date21 December 2002
Subject MatterForestry,Seeds and seedlings,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 348, 21 December 2002
EUR-Lex - 32002R2301 - IT

Regolamento (CE) n. 2301/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei piccoli quantitativi di sementi

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 21/12/2002 pag. 0075 - 0077


Regolamento (CE) n. 2301/2002 della Commissione

del 20 dicembre 2002

che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei piccoli quantitativi di sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione(1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla direttiva 1999/105/CE l'etichetta o il documento del fornitore deve includere informazioni relative al tasso di germinazione e al numero di semi germinabili dei materiali di moltiplicazione. Tuttavia queste prescrizioni non si applicano ai piccoli quantitativi di sementi.

(2) Occorre pertanto stabilire i limiti dei piccoli quantitativi.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/105/CE, un quantitativo di sementi è considerato piccolo se non supera il quantitativo indicato nell'allegato al presente regolamento per le diverse specie.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della...

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