Commission Regulation (EC) No 13/2004 of 8 December 2003 determining the composition of the list of waterways of a maritime character provided for in Article 3(d) of Council Regulation (EEC) No 1108/70 (Text with EEA relevance)

Published date07 January 2004
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 3, 07 January 2004
EUR-Lex - 32004R0013 - IT 32004R0013

Regolamento (CE) n. 13/2004 della Commissione, dell'8 dicembre 2003, che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 003 del 07/01/2004 pag. 0003 - 0005


Regolamento (CE) n. 13/2004 della Commissione

dell'8 dicembre 2003

che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile(1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione, del 9 febbraio 1971, che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970(2), è stato modificato a più riprese e in maniera sostanziale(3). È perciò opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla sua codificazione.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1108/70, la contabilità delle spese di infrastruttura non viene effettuata per varie categorie di infrastrutture. Ciò avviene fra l'altro per alcune vie navigabili a carattere marittimo, di cui la Commissione deve approvare l'elenco.

(3) È opportuno tener conto, nel redigere tale elenco, della parte del traffico assicurato dalla navigazione interna sulle vie navigabili a carattere marittimo o dell'interesse che l'istituzione di una contabilità delle spese di infrastruttura per queste vie presenta dal punto di vista dell'istituzione di una tariffazione dell'uso delle infrastrutture,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1108/70, è contenuto nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 281/71 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento...

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