Commission Regulation (EC) No 1072/2000 of 19 May 2000 amending Regulation (EEC) No 1538/91 introducing detailed rules for implementing Regulation (EEC) No 1906/90 on certain marketing standards for poultrymeat

Published date20 May 2000
Subject MatterEggs and poultry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 119, 20 May 2000
TESTO consolidato: 32000R1072 — IT — 27.05.2000

2000R1072 — IT — 27.05.2000 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2000 DELLA COMMISSIONE del 19 maggio 2000 che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 119, 20.5.2000, p.21)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 271, 24.10.2000, pag. 39 (1072/00)



▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2000 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/98 ( 2 ), in particolare gli articoli 7 e 9,

considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/96 ( 4 ), stabilisce le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per le carni di pollame.
(2) Il regolamento (CE) n. 1101/98 ha esteso il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 al controllo del tenore d'acqua dei tagli di pollame. È pertanto necessario stabilire le modalità di siffatti controlli, che sono simili a quelli previsti per le carcasse intere congelate e surgelate, e includere l'elenco dei prodotti considerati e il metodo appropriato di controllo.
(3) Occorre inoltre adattare le disposizioni sul controllo del tenore d'acqua, tenendo conto delle misure nazionali in materia di controlli in tutte le fasi della commercializzazione, e aggiornare l'elenco dei laboratori di riferimento.
(4) L'età per la macellazione delle oche giovani, nelle quali lo sterno non è ancora ossificato, deve essere fissata nel quadro dei tipi particolari di allevamento.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, punto 2, è inserito il seguente testo:

«n) carne di coscia di tacchino disossata: sovraccoscia e/o fuso di tacchino disossati, ovvero privi di femore, tibia e fibula, interi, tagliati in cubetti o strisce.»

2) L'articolo 14 bis è modificato come segue:

al primo comma del paragrafo 3, il termine «quattro» è sostituito da «otto»,

il paragrafo 13 è sostituito dal testo seguente:

«13. Gli Stati membri adottano le modalità dei controlli di cui al presente articolo per tutte le fasi della commercializzazione, inclusi i controlli delle importazioni da paesi terzi al momento dello sdoganamento, conformemente agli allegati V e VI. Essi comunicano tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1o settembre 2000. Qualsiasi modifica attinente deve essere comunicata immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione.»

3) È inserito il seguente articolo 14 ter:

«Articolo 14 ter

1. I seguenti tagli di pollame freschi, congelati e surgelati possono essere commercializzati nell'ambito di attività commerciali o di scambi all'interno della Comunità, soltanto se il loro tenore d'acqua non supera i valori tecnicamente inevitabili determinati col metodo di analisi descritto all'allegato VI bis (metodi chimici):

a) filetto/fesa di pollo, con o senza forcella, senza pelle;

b) petto di pollo, con pelle;

c) sovraccosce, fusi, cosce, coscette di pollo, quarti di pollo, con pelle;

d) filetto/fesa di tacchino, senza pelle;

e) petto di tacchino, con pelle;

f) sovraccosce, fusi, cosce di tacchino, con pelle;

g) carne di coscia di tacchino disossata, senza pelle.

2. Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro curano che i macelli e i laboratori di sezionamento, annessi o meno ai macelli, adottino tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1, ed in particolare che:

controlli regolari sull'acqua assorbita siano effettuati conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 3, anche per le carcasse di polli e di tacchini destinate alla produzione dei tagli freschi, congelati e surgelati elencati al paragrafo 1. Detti controlli devono essere effettuati almeno una volta per ogni periodo di lavoro di otto ore. I valori limite di cui all'allegato VII, punto 9, si applicano anche alle carcasse di tacchino,

i risultati dei controlli siano registrati e conservati per un periodo di almeno un anno,

ciascun lotto sia contrassegnato in modo tale da poterne identificare la data di produzione; i marchi dei lotti debbono figurare sui registri di produzione.

3. Almeno ogni tre mesi devono essere effettuati controlli sul tenore d'acqua di cui al paragrafo 1, prelevando campioni su tagli di pollame congelati e surgelati in ciascun laboratorio di sezionamento che produce detti tagli, conformemente al disposto dell'allegato VI bis. Tali controlli non debbono essere eseguiti sui tagli di pollame per i quali è stato sufficientemente dimostrato, a giudizio dell'autorità competente, che sono destinati esclusivamente all'esportazione.

Dopo un anno di esami effettuati con risultati soddisfacenti in un determinato laboratorio di sezionamento, la frequenza degli esami sarà ridotta ad uno ogni sei mesi. Qualsiasi inadempienza dei criteri di cui all' ►C1 allegato VI bis avrà come conseguenza il ripristino dei controlli, con frequenza di uno almeno ogni tre mesi, per un periodo non inferiore a due anni prima di ridurre nuovamente la frequenza.

4. I paragrafi da 5 a 13 dell'articolo 14 bis si applicano, mutatis mutandis, ai tagli di pollame di cui al paragrafo 1.»

4) All'allegato IV è aggiunto il seguente testo in relazione all'età minima per la macellazione:

.

5) L'allegato al presente regolamento è inserito come allegato VI bis.

6) L'allegato VII è modificato come segue:

il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Almeno una volta per periodo di lavorazione di otto ore:

prelevare a caso 25 carcasse dalla catena di eviscerazione, immediatamente dopo l'eviscerazione e l'asportazione delle frattaglie e del grasso e prima del primo lavaggio successivo.»

;

è inserito il punto 8 bis seguente:

«8 bis. In luogo della pesatura manuale descritta sopra ai punti da 1 a 8, si può utilizzare la pesatura automatica per determinare la percentuale di assorbimento d'acqua dello stesso numero di carcasse, applicando gli stessi principi, a condizione che la pesatura automatica sia stata precedentemente approvata a tale scopo dall'autorità competente.»

7)

Nell'allegato VIII, gli indirizzi dei laboratori di riferimento sono modificati come segue:

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

ID/Lelystad

Postbus 65

Edelhertweg 15

8200 AB Lelystad

The Netherlands

BELGIO

Faculteit Diergeneeskunde

Vakgroep «Diergeneeskundig toezicht op eetwaren»

Universiteit Gent

Salisburylaan 133

B-9820 Merelbeke

GRECIA

Ministry of Agriculture

Veterinary Laboratory of Patra

15, Notara Street

GR-264 42 Patra

ITALIA

Ispettorato Centrale Repressione Frodi

Via Jacopo Cavedone n. 29

I-41100 Modena

PAESI BASSI

ID/Lelystad

Postbus 65

Edelhertweg 15

8200 AB Lelystad

REGNO UNITO

CSL Food Science Laboratory

Sand Hutton

York

Y04 1LZ

AUSTRIA

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Spargelfeldstr. 191

A-1220 Wien

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2000. Tuttavia, i punti 2, 3 e 5 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO




«ALLEGATO VI bis

DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE D'ACQUA DEI TAGLI DI POLLAME

(Prova chimica)

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente metodo deve essere impiegato per determinare il tenore totale d'acqua di certi tagli di pollame. Esso comporta la determinazione del tenore d'acqua e di proteine dei...

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