Commission Regulation (EC) No 2325/97 of 24 November 1997 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92 (Text with EEA relevance)

Published date25 November 1997
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 322, 25 November 1997
EUR-Lex - 31997R2325 - IT 31997R2325

Regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 322 del 25/11/1997 pag. 0033 - 0035


REGOLAMENTO (CE) N. 2325/97 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1065/97 (4);

considerando che, a seguito dell'adesione di tre nuovi Stati membri, il termine di sei mesi di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data di adesione; che alcune denominazioni comunicate da tali Stati membri sono conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono dunque essere registrate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n....

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