Commission Regulation (EC) No 1979/2003 of 11 November 2003 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 (Westlandse druif, Alcachofa de Benicarló or Carxofa de Benicarló and Marrone di San Zeno)

Published date12 November 2003
Subject MatterFoodstuffs,Agriculture and Fisheries,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 294, 12 November 2003
EUR-Lex - 32003R1979 - IT 32003R1979

Regolamento (CE) n. 1979/2003 della Commissione, dell'11 novembre 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Westlandse druif, Alcachofa de Benicarló o Carxofa de Benicarló e Marrone di San Zeno)

Gazzetta ufficiale n. L 294 del 12/11/2003 pag. 0005 - 0006


Regolamento (CE) n. 1979/2003 della Commissione

dell'11 novembre 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Westlandse druif, Alcachofa de Benicarló o Carxofa de Benicarló e Marrone di San Zeno)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, i Paesi Bassi hanno trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione "Westlandse druif", la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come denominazione di origine la denominazione "Alcachofa de Benicarló" o "Carxofa de Benicarló" e l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come denominazione di origine la denominazione "Marrone di San Zeno".

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi a tale regolamento, e in particolare che comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.

(3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea(3) delle tre denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, queste tre denominazioni possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario in quanto denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n....

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