Commission Regulation (EC) No 1665/2003 of 22 September 2003 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 (Clementine del Golfo di Taranto, Mela Val di Non and Clementinas de las Tierras del Ebro or Clementines de les Terres de l'Ebre)
Published date | 23 September 2003 |
Subject Matter | Consumer protection,Foodstuffs,Agriculture and Fisheries |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 235, 23 September 2003 |
Regolamento (CE) n. 1665/2003 della Commissione, del 22 settembre 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Clementine del Golfo di Taranto, Mela Val di Non e Clementinas de las Tierras del Ebro o Clementines de les Terres de l'Ebre)
Gazzetta ufficiale n. L 235 del 23/09/2003 pag. 0006 - 0007
Regolamento (CE) n. 1665/2003 della Commissione
del 22 settembre 2003
che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Clementine del Golfo di Taranto, Mela Val di Non e Clementinas de las Tierras del Ebro o Clementines de les Terres de l'Ebre)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 692/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione "Clementine del Golfo di Taranto" e una domanda per registrare come denominazione di origine la denominazione "Mela Val di Non" e la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione "Clementinas de las Tierras del Ebro" o "Clementines de les Terres de l'Ebre".
(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi a tale regolamento, e in particolare che comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
(3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.
(4) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario in quanto denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.
(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96...
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