Council Regulation (EC) No 692/2003 of 8 April 2003 amending Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs

Published date17 April 2003
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Foodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 99, 17 April 2003
EUR-Lex - 32003R0692 - IT 32003R0692

Regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 17/04/2003 pag. 0001 - 0007


Regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio

dell'8 aprile 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2081/92(5) non si applica né ai prodotti del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose. Per evitare un'assenza di protezione, sembra tuttavia opportuno includere l'aceto di vino nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1. Per rispondere alle attese di taluni produttori, risulta inoltre necessario ampliare l'elenco di prodotti agricoli di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92. È altresì opportuno includere nell'elenco di cui all'allegato I del suddetto regolamento le derrate derivanti da prodotti dell'allegato I del trattato sottoposti a lieve trasformazione.

(2) L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92, contenente i prodotti alimentari che possono essere registrati, include fra l'altro le acque minerali naturali e le acque di sorgente. L'esame delle domande di registrazione ha evidenziato molteplici problemi. Essi riguardano l'esistenza di nomi identici per acque distinte, l'esistenza di nomi di fantasia che non sono coperti dalle disposizioni del suddetto regolamento, nonché il fatto che i nomi di cui trattasi mal si prestano alla registrazione ai sensi di tale regolamento, in particolare tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'articolo 13. Tali problemi hanno suscitato molteplici conflitti pratici al momento dell'attuazione del suddetto regolamento.

(3) Le acque minerali e le acque di sorgente sono già oggetto della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali(6). Benché tale direttiva non abbia esattamente la stessa finalità del regolamento (CEE) n. 2081/92, essa offre tuttavia una regolamentazione sufficiente a livello comunitario delle suddette acque minerali e acque di sorgente. Non è pertanto opportuno registrare le denominazioni relative a tali acque. È opportuno dunque sopprimere le acque minerali e le acque di sorgente dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92. Dato che talune denominazioni erano già state registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio(7), per evitare ogni pregiudizio è opportuno prevedere un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2013, trascorso il quale tali denominazioni non faranno più parte del registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(4) L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2081/92 stabilisce un elenco non esaustivo di elementi che qualunque disciplinare deve contenere. In taluni casi, per preservare le caratteristiche tipiche dei prodotti ovvero assicurarne la rintracciabilità o il controllo, il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata. Appare quindi opportuno prevedere esplicitamente la possibilità di includere tra gli elementi del disciplinare le disposizioni relative al condizionamento, quando tali circostanze si presentano e sono giustificate.

(5) È opportuno risolvere in maniera adeguata, soprattutto al fine di salvaguardare il patrimonio dei produttori degli Stati membri, i casi di denominazioni geografiche totalmente o parzialmente omonime sia per quanto riguarda denominazioni conformi ai criteri di registrazione sia per quelle che, pur non essendo conformi a tali criteri, soddisfano tuttavia talune condizioni di utilizzazione precisamente stabilite.

(6) È opportuno adattare il riferimento alla norma EN 45011 che figura all'articolo 10 al fine di prevedere eventuali successive modifiche.

(7) Qualora, per motivi debitamente giustificati, un'associazione o una persona fisica o giuridica desideri rinunciare alla registrazione di un'indicazione geografica o di una denominazione d'origine, è opportuno prevedere la cancellazione della denominazione in causa dal registro comunitario.

(8) L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS, 1994, oggetto dell'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio) comprende disposizioni specifiche relative all'esistenza, all'acquisizione, alla portata, al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché ai mezzi per farli rispettare.

(9) La protezione mediante registrazione concessa dal regolamento (CEE) n. 2081/92 è aperta alle denominazioni dei paesi terzi su base di reciprocità e in condizioni di equivalenza secondo quanto previsto all'articolo 12 del suddetto regolamento. È opportuno precisare le disposizioni di detto articolo al fine di garantire che la procedura comunitaria di registrazione sia disponibile per i paesi che soddisfano le condizioni suddette.

(10) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede una procedura di opposizione. Al fine di adempiere all'obbligo derivante in particolare dall'articolo 22 dell'accordo TRIPS, è opportuno precisare tali disposizioni per garantire che i cittadini di tutti i membri dell'OMC beneficino di questo regime e che le disposizioni medesime si applichino effettivamente, fatti salvi gli accordi internazionali, secondo quanto previsto all'articolo 12. Il diritto di opposizione dovrebbe essere concesso ai cittadini dei membri dell'OMC qualora legittimamente interessati e secondo criteri identici a quelli stabiliti all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento dianzi citato. Le prove e le valutazioni di tali criteri devono essere giustificate in riferimento al...

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