Commission Regulation (EC) No 386/2009 of 12 May 2009 amending Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the establishment of a new functional group of feed additives (Text with EEA relevance)

Published date13 May 2009
Subject MatterAnimal feedingstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 118, 13 May 2009
L_2009118IT.01006601.xml
13.5.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 118/66

REGOLAMENTO (CE) N. 386/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo gruppo funzionale di additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce che gli additivi per mangimi vengano suddivisi in categorie, all’interno delle quali vengano poi ulteriormente ripartiti in gruppi funzionali a seconda delle loro funzioni e proprietà.
(2) Sono stati sviluppati nuovi tipi di additivi per mangimi che inibiscono o riducono l’assorbimento di micotossine, ne promuovono l’escrezione o ne modificano la modalità di azione; essi possono pertanto mitigare i possibili rischi di effetto nocivo delle micotossine sulla salute animale.
(3) Dall’uso di tali prodotti potrebbe risultare non tanto un aumento dei livelli massimi o dei livelli guida stabiliti nel contesto della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) quanto dovrebbe invece risultare un miglioramento della qualità dei mangimi, legalmente commercializzati, e destinati all’alimentazione animale, fornendo garanzie supplementari per la protezione della salute umana e pubblica.
(4) Poiché tali additivi per mangimi non possono essere assegnati a nessuno dei gruppi funzionali stabiliti dal regolamento (CE) n. 1831/2003 è necessario aggiungere un nuovo gruppo funzionale alla categoria degli additivi tecnologici.
(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è aggiunto il seguente punto:

«m) sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine: sostanze che possano inibire o ridurre
...

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