Commission Regulation (EC) No 590/1999 of 18 March 1999 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Regulation (EEC) No 2081/92

Published date19 March 1999
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 74, 19 March 1999
EUR-Lex - 31999R0590 - IT 31999R0590

Regolamento (CE) n. 590/1999 della Commissione del 18 marzo 1999 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 19/03/1999 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 590/1999 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1999 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e determinati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 83/1999 (4);

considerando che, a seguito dell'adesione di tre nuovi Stati membri, il termine di sei mesi di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data di adesione; che alcune denominazioni comunicate da tali Stati membri sono conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono dunque essere registrate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del...

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