Commission Regulation (EC) No 1013/2009 of 26 October 2009 amending and correcting Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas

Published date27 October 2009
Subject MatterMilk products,Common organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 280, 27 October 2009
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27.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 280/46

REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2009

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 134, l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 192, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (2), gli importatori sono tenuti a indicare, nella dichiarazione di importazione dei formaggi contemplati dai contingenti di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento, alcuni dati relativi alla composizione. Di conseguenza, le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare la composizione effettiva di determinati formaggi nei casi in cui determinate percentuali superino i tenori prescritti nell’allegato XIII del citato regolamento. Benché le informazioni contenute in tali comunicazioni siano utili, ai fini della gestione del mercato non sono indispensabili. È quindi opportuno, per semplificazione e per alleviare l’onere amministrativo che grava sugli operatori e sulle amministrazioni nazionali, sopprimere il paragrafo 3 dell’articolo 19 e l’allegato XIII del regolamento in parola.
(2) A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2535/2001, di regola le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno, nell’ambito dei contingenti di cui al titolo 2, capo I, possono essere presentate esclusivamente dal 20 al 30 novembre dell’anno precedente. Per le importazioni di burro dalla Nuova Zelanda, di cui all’articolo 34 del citato regolamento, a norma dell’articolo 34 bis, paragrafo 3, le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni del mese di novembre per le importazioni da realizzare dal 1o gennaio al 30 giugno, e l’articolo 35 bis, paragrafo 2, fissa un
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