Commission Regulation (EC) No 1024/2008 of 17 October 2008 laying down detailed measures for the implementation of Council Regulation (EC) No 2173/2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community

Published date18 October 2008
Subject MatterCommercial policy,External relations,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 277, 18 October 2008
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18.10.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 277/23

REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2008

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1) Il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) (2) definisce una serie di misure volte ad affrontare il problema dei disboscamenti illegali e del relativo commercio di legname. Il piano d'azione propone lo sviluppo di un sistema di concessione di licenze per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (di seguito «sistema di licenze FLEGT») per garantire che dai paesi aderenti al sistema venga importato solo legname tagliato legalmente.
(2) Nell'ambito di questo sistema la Comunità intende concludere accordi volontari di partenariato con paesi e organizzazioni regionali (paesi partner FLEGT). Il legno e i prodotti derivati esportati dai paesi partner FLEGT nella Comunità devono disporre di una licenza FLEGT rilasciata dall'autorità competente del paese stesso. La licenza FLEGT attesta la legalità del legno e dei prodotti derivati che ne fanno oggetto, come stabilito dal rispettivo accordo volontario di partenariato FLEGT.
(3) Il regolamento (CE) n. 2173/2005 stabilisce le procedure per l'attuazione del sistema di licenze FLEGT, compreso l'obbligo che il legno e i prodotti derivati provenienti da paesi partner FLEGT importati nella Comunità dispongano di una licenza FLEGT.
(4) Al fine di garantire l'efficacia del sistema, è opportuno che le autorità competenti verifichino se il legno e i prodotti derivati dichiarati per l'immissione in libera pratica nella Comunità sono coperti da una licenza FLEGT. È opportuno che tale licenza venga accettata solo se sono rispettate talune condizioni.
(5) Pertanto, è necessario stabilire disposizioni dettagliate in merito alle condizioni per l'accettazione della licenza FLEGT.
(6) Per garantire che le licenze FLEGT vengano trattate in modo uniforme dalle autorità degli Stati membri, occorre stabilire quali informazioni devono esservi riportate. È necessario predisporre un formato standard per le licenze FLEGT in modo da facilitarne la verifica.
(7) Data la competitività presente nel settore del commercio internazionale del legname, è necessario che le procedure di importazione non vengano indebitamente rallentate dalle procedure di immissione in libera pratica del legno e dei prodotti derivati in attuazione del sistema di licenze FLEGT. È quindi opportuno che le procedure per la verifica e l'accettazione delle licenze FLEGT siano quanto più semplici e pratiche possibile, senza tuttavia che ciò comprometta l'affidabilità del sistema.
(8) Nel quadro dell’agenda di Lisbona, la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati ad aumentare la competitività delle imprese che operano in Europa. A norma della decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (3), occorre che la Commissione e gli Stati membri assicurino sistemi di informazione e di comunicazione efficienti e interoperabili per lo scambio di informazioni tra le amministrazioni pubbliche e i cittadini della Comunità.
(9) La direttiva 95/46/CE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si applica pienamente al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento, in particolare per quanto concerne il trattamento dei dati personali riportati nelle licenze.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle...

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