Commission Regulation (EC) No 1193/2005 of 25 July 2005 amending Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the list of countries and territories Text with EEA relevance
Published date | 26 July 2005 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 194, 26 July 2005 |
26.7.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 194/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1193/2005 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 10 e 21,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità, purché vengano rispettate determinate condizioni. |
(2) | Il regolamento (CE) n. 998/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (2), ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi. Tale elenco comprende i paesi e territori esenti dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri. |
(3) | Da informazioni fornite dall’Argentina, sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza dall’Argentina non sia superiore al rischio associato ai movimenti fra gli Stati membri o in provenienza da paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere l’Argentina nell’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003. |
(4) | A fini di chiarezza, occorre sostituire tale elenco dei paesi e territori nella sua totalità. |
(5) | Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza. |
(6) | I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 425/2005 della Commissione (GU L 69 del 16.3.2005, pag. 3).
(2) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
ELENCO DEI PAESI E TERRITORI
PARTE A
IE — Irlanda |
MT — Malta |
SE — Svezia |
UK — Regno Unito |
PARTE B
Sezione 1
a) | DK — Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer; |
b) | ES — Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla; |
c) | FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione; |
d) | GI — Gibilterra; |
e) | PT — Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera; |
f) | Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione. |
Sezione 2
AD — Andorra |
CH — Svizzera |
IS — Islanda |
LI — Liechtenstein |
MC — Monaco |
NO — Norvegia |
SM — San Marino |
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