Commission Regulation (EC) No 1207/2005 of 27 July 2005 amending Council Regulation (EC) No 2580/2001 on specific measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism
Published date | 17 December 2008 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
28.7.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 197/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1207/2005 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) | Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura l'elenco delle autorità competenti cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento. |
(2) | La Germania, la Lituania, i Paesi Bassi e la Svezia hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005.
Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato come segue:
1) | L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Germania» è sostituito dal testo seguente:
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