Commission Regulation (EC) No 1207/2005 of 27 July 2005 amending Council Regulation (EC) No 2580/2001 on specific measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism

Published date17 December 2008
Subject MatterCommon foreign and security policy
L_2005197IT.01001601.xml
28.7.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 197/16

REGOLAMENTO (CE) N. 1207/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura l'elenco delle autorità competenti cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento.
(2) La Germania, la Lituania, i Paesi Bassi e la Svezia hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato come segue:

1) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Germania» è sostituito dal testo seguente:
«— Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel. (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 01 63 38 00
Per quanto riguarda le risorse economiche:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 6196908-0
Fax (49) 6196908-800
Per quanto riguarda le assicurazioni:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
D-53117
...

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