Commission Regulation (EC) No 127/2009 of 12 February 2009 laying down the procedure and conditions for the sale of cereals held by paying agencies or intervention agencies (Codified version)

Published date13 February 2009
Subject MatterCereals
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 42, 13 February 2009
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13.2.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 42/3

REGOLAMENTO (CE) N. 127/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2009

che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi pagatori o dagli organismi d'intervento

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l'articolo 43, lettera f), nonché l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) L'acquisto dei cereali da parte dell'organismo pagatore o dell’organismo d'intervento può essere effettuato sia mediante l'intervento a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1234/2007, sia mediante misure particolari a norma dell'articolo 47 dello stesso regolamento.
(3) La vendita dei cereali detenuti dall'organismo pagatore o dall’organismo d'intervento deve aver luogo senza discriminazione alcuna tra gli acquirenti della Comunità. Il sistema delle gare consente, in linea di massima, di ottenere un tale risultato. Tuttavia deve essere possibile, in situazioni particolari, ricorrere ad altre modalità di vendita.
(4) Per garantire parità di trattamento a tutti gli interessati nella Comunità, i bandi di gara devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dev'essere previsto un congruo periodo di tempo tra la data di pubblicazione e il primo giorno di presentazione delle offerte. Tuttavia, per quantitativi inferiori a 5 000 t, tale pubblicità non è necessaria.
(5) I prodotti giacenti all'intervento sono destinati in via prioritaria all'alimentazione umana e animale, in funzione delle situazioni specifiche dei mercati dei cereali. Tuttavia, la quantità e la qualità delle scorte possono renderne necessario lo smaltimento per altri fini, temporaneamente e occasionalmente, in particolare per rispondere agli impegni della Comunità, purché lo stato delle scorte lo giustifichi e l'approvvigionamento dei mercati alimentari tradizionali non ne risulti minacciato.
(6) L'impiego crescente nei trasporti comunitari di biocarburanti ottenuti dalla trasformazione di cereali nei trasporti comunitari rientra nell'insieme di provvedimenti finalizzati al rispetto degli impegni comunitari in campo ambientale. La promozione dell'impiego di biocarburanti può costituire un nuovo sbocco per le scorte di prodotti agricoli detenuti all'intervento negli Stati membri, purché le condizioni di prezzo applicabili alle vendite di cereali siano adatte al mercato particolare dei biocarburanti. Tuttavia, l'acquisto di cereali destinati alla produzione di bioetanolo e l'impiego di bioetanolo come biocarburante possono rivelarsi particolarmente difficili. Per questi casi occorre quindi prevedere la possibilità di smaltire le scorte d'intervento a condizioni di prezzo speciali.
(7) Le scorte di cereali di intervento sul mercato comunitario sono vendute in funzione delle disponibilità e della situazione dei mercati. Le vendite risentono o dipendono da circostanze particolari o eccezionali che possono verificarsi sui mercati, delle quali occorre pertanto tener conto. Per questo motivo è opportuno prevedere condizioni di prezzo che permettano, da un lato, di evitare turbative del mercato, dall'altro, di procedere alle vendite in funzione delle circostanze. Questo duplice obiettivo può essere conseguito applicando un prezzo di vendita corrispondente al prezzo del rispettivo mercato al consumo, tenendo conto della qualità dei cereali posti in vendita e delle spese di trasporto.
(8) La vendita dei cereali a fini di esportazione dev'essere effettuata in base a condizioni di prezzo da determinare per ciascun caso secondo l'evoluzione e le esigenze del mercato. Tali vendite non devono tuttavia provocare distorsioni a scapito delle esportazioni del mercato libero. È pertanto opportuno che la Commissione, sulla base delle offerte presentate, fissi un prezzo minimo di vendita.
(9) La Commissione fissa il prezzo minimo di vendita tenendo conto del complesso degli elementi di calcolo disponibili il giorno di presentazione delle offerte. Onde evitare speculazioni e garantire che la gara si svolga in condizioni identiche per tutti gli interessati, è indispensabile che le offerte siano accompagnate da una domanda di titolo di esportazione e, se necessario, da una domanda di fissazione anticipata della restituzione o di prelievo all'esportazione.
(10) Le offerte dei concorrenti per le varie partite sono comparabili fra loro soltanto per cereali che si trovano in situazioni identiche. I cereali oggetto della gara sono immagazzinati in località diverse. La comparabilità può essere meglio garantita rimborsando all'aggiudicatario le spese di trasporto più favorevoli tra il luogo di magazzinaggio e il luogo di uscita. Tuttavia, per motivi di bilancio, tale rimborso può essere effettuato soltanto per il luogo di uscita raggiungibile con la spesa minore. Tale luogo dev'essere stabilito in base agli impianti di cui dispone per l'esportazione di cereali.
(11) Negli Stati membri privi di porti marittimi, gli aggiudicatari dei cereali posti in vendita sono penalizzati da spese di trasporto più elevate. A causa di questi costi aggiuntivi, l’esportazione di cereali da tali Stati membri è più difficile e comporta, in particolare, periodi di magazzinaggio più lunghi in regime di intervento e spese supplementari a carico del bilancio comunitario. Per rendere più comparabili le offerte, conviene pertanto prevedere la possibilità di finanziare le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita.
(12) I porti croati di Rijeka (Fiume) e di Split (Spalato) erano porti tradizionali di uscita per i paesi dell’Europa centrale, prima della loro adesione all’Unione. Occorre pertanto includere Rijeka e Split fra i luoghi di uscita che possono essere presi in considerazione per il calcolo delle spese di trasporto rimborsabili in caso di esportazione.
(13) Lo svolgimento normale di una gara è possibile soltanto se gli interessati presentano offerte serie. Tale obiettivo può essere conseguito mediante la costituzione di una cauzione che è svincolata all'atto del pagamento del prezzo di vendita entro il termine prescritto.
(14) In caso di gara per l'esportazione, occorre garantire che i cereali non siano reimmessi sul mercato comunitario. Tale rischio esiste se il prezzo di vendita è inferiore al prezzo minimo da rispettare alla reimmissione sul mercato interno. Per tali casi, è pertanto opportuno prevedere la costituzione di una seconda cauzione di importo uguale alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo minimo. Conseguentemente, detta cauzione può essere svincolata soltanto se l'aggiudicatario esportatore fornisce le prove di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comune di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (4).
(15) Per una corretta gestione del regime di intervento dei cereali è opportuno precisare le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere per via elettronica alla Commissione.
(16) Affinché le operazioni di smaltimento delle scorte d'intervento siano effettuate rapidamente e, per quanto possibile, conformemente alle pratiche commerciali, occorre prevedere che i diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione siano rispettivamente esercitati e adempiuti entro un dato termine.
(17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

VENDITA ALL’ASTA

Articolo 1

Vendita

1. I cereali acquistati dagli organismi pagatori o dagli organismi d'intervento qui di seguito denominati «organismi d’intervento» in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono reimmessi sul mercato mediante gara, compresa la vendita all'asta per quanto concerne la reimmissione sul mercato della Comunità.

2. Ai fini del presente regolamento, per «gara» s’intende il concorso indetto mediante bandi; è dichiarato aggiudicatario di ciascuna partita il concorrente che ha presentato l’offerta più favorevole tra quelle conformi alle disposizioni del presente regolamento; il prezzo offerto è almeno uguale al prezzo minimo di vendita fissato dalla Commissione in conformità all’articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 2

Apertura delle gare

L'apertura della gara è decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Con tale decisione si determinano in particolare:

a) i quantitativi oggetto della gara;
b) il termine di presentazione delle offerte in caso di gara particolare e il primo e l'ultimo termine di presentazione delle offerte, in caso di gara permanente.

La decisione di cui al primo comma è resa nota a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tra la data di tale pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno sei giorni.

Articolo 3

Bando di gara

1. Almeno...

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