Commission Regulation (EC) No 1308/2008 of 19 December 2008 fixing the amount of private storage aid for certain fishery products in the 2009 fishing year

Published date20 December 2008
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 20 December 2008
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20.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/41

REGOLAMENTO (CE) N. 1308/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1),

visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
(2) Onde evitare di incoraggiare l'ammasso di lunga durata e nell'intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l'aiuto all'ammasso privato in un'unica rata.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2009, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 104/2000, per i prodotti che figurano nell'allegato II del medesimo regolamento, è determinato come segue:

: Primo mese : 216 EUR/t
: Secondo mese : 0 EUR/t

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.


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