Commission Regulation (EC) No 1309/2005 of 10 August 2005 amending Regulation (EC) No 3199/93 on the mutual recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol for the purposes of exemption from excise duty

Published date11 August 2005
Subject MatterApproximation of laws,Taxation,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 208, 11 August 2005
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11.8.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 208/12

REGOLAMENTO (CE) N. 1309/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dell’accisa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3199/93 (2) stabilisce che i denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell’alcole, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell’allegato di detto regolamento.
(2) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti ad esentare dall’accisa l’alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati in conformità con le condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.
(3) Cipro, la Repubblica ceca, l’Estonia, l’Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia hanno comunicato i denaturanti di cui intendono fare uso.
(4) Il 1o maggio 2004 la Commissione ha trasmesso dette comunicazioni agli altri Stati membri.
(5) Sono pervenute alcune obiezioni in merito ai requisiti notificati.
(6) Occorre pertanto modificare conformemente il regolamento (CE) n. 3199/93.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(2) GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 42).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 sono aggiunti i seguenti paragrafi.

«Cipro

Per ettolitro di alcole etilico:

5 litri di metanolo denaturante,
0,5 litri di nafta minerale (olio di petrolio),
2 cc (centimetri cubi) di blu di metilene (violetto di metile).

Per “metanolo denaturante” si intende:

a) alcole metilico puro a cui è stata aggiunta una quantità non inferiore all’1 % in volume di piridina, oppure
b) nafta da legno a cui è stata aggiunta una quantità non inferiore allo 0,25 % in volume di piridina.

Repubblica ceca

Per ettolitro di alcole puro:

1)
1 grammo di denatonium benzoato,
0,2 litri di tiofene,
1 litro di metiletilchetone (butanone), e
0,2 grammi di blu di metilene (C.I., basic blue 52015);
2)
0,4 litri di nafta solvente,
0,2 litri di cherosene, e
0,1 litri di benzina per uso tecnico (“technical petrol”).

Estonia

Per ettolitro di alcole etilico:

1) 2 litri di metiletilchetone e 3 litri di metilisobutilchetone;
2) 2 litri di acetone e 3 litri di metilisobutilchetone;
3) 3 litri di acetone e 2 grammi di denatonium benzoato.

Ungheria

Prodotti alcolici qualificati come alcole denaturato (prodotto attraverso denaturazione), se questo contiene, in rapporto alla sua quantità di alcole etilico puro, almeno:

a) il 2 % in peso di metiletilchetone, il 3 % in peso di metilisobutilchetone e lo 0,001 % in peso di denatonium benzoato; oppure
b) l'1 % in peso di metiletilchetone e lo 0,001 % in peso di denatonium benzoato; oppure
c) il 2 % in peso di alcole isopropilico, l'1 % in peso di alcole ter-butilico e lo 0,001 % in peso di denatonium benzoato;

con un titolo alcolometrico volumico non inferiore al 92 % vol.

Solo i prodotti chimici la cui qualità è attestata da certificati di analisi possono essere qualificati come prodotti chimici di denaturazione.

Lettonia

Quantità minima per ettolitro di alcole:

1) miscela delle seguenti
...

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