Commission Regulation (EC) No 1311/2008 of 19 December 2008 fixing the amount of the carry-over aid and the flat-rate aid for certain fishery products for the 2009 fishing year

Published date20 December 2008
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 20 December 2008
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20.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/54

REGOLAMENTO (CE) N. 1311/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che fissa, per la campagna di pesca 2009, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1),

visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 della Commissione prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.
(2) Scopo dell'aiuto è incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o a conservare prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.
(3) L'ammontare dell'aiuto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.
(4) L'ammontare dell'aiuto non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie, relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio, constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2009, l'ammontare dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quello dell'aiuto forfettario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

(3) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.


ALLEGATO

1. Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I,
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