Commission Regulation (EC) No 1312/2008 of 19 December 2008 fixing the conversion rates, the processing costs and the value of the by-products for the various stages of rice processing (Codified version)

Published date20 December 2008
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 20 December 2008
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20.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/56

REGOLAMENTO (CE) N. 1312/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), e in particolare l'articolo 5, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 467/67 della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) L'articolo 5, terzo comma del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la Commissione possa fissare i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti da prendere in considerazione per l'applicazione del citato regolamento al fine di convertire i valori o le quantità che si riferiscono alle varie fasi di trasformazione del riso (risone, semigreggio, semilavorato, lavorato).
(3) A tal fine conviene prendere in considerazione i dati rilevati nell'industria meglio attrezzata della Comunità.
(4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il tasso di conversione del riso semigreggio in risone e inversamente è il seguente:

Riso semigreggio Risone
1 1,25

2. Il tasso di conversione del riso semigreggio in riso lavorato e inversamente è il seguente:

Riso semigreggio Riso lavorato
Riso a grani tondi 1 0,775
Riso a grani medi o riso a grani lunghi 1 0,69

3. Il tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato e inversamente è il seguente:

Riso lavorato Riso semilavorato
Riso a grani tondi 1 1,065
Riso a grani medi o riso a grani lunghi 1 1,072

Articolo 2

1. Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di risone in riso semigreggio ammontano a 47,13 EUR per tonnellata di risone.

2. Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di riso semigreggio in riso lavorato ammontano a 47,13 EUR per tonnellata di riso semigreggio.

3. Le spese di lavorazione per la conversione di riso semilavorato in riso lavorato non sono prese in considerazione.

Articolo 3

1. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di risone in riso semigreggio è considerato uguale a zero.

2. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semigreggio in riso lavorato è uguale:

a) a 41,00 EUR per tonnellata di riso semigreggio a grani tondi;
b) a 52,00 EUR per tonnellata di riso semigreggio a grani medi o a grani lunghi.

3. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semilavorato in riso lavorato è uguale:

a) a 12,62 EUR per tonnellata di riso semilavorato a grani tondi;
b) a 14,05 EUR per tonnellata di riso semilavorato a grani medi o a grani lunghi.

Articolo 4

La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un'altra fase di trasformazione si effettua sulla base di un riso semigreggio contenente il 3 % di rotture. Se il riso semigreggio contiene una percentuale di rotture superiore al 3 %, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 110 EUR per tonnellata di rotture.

La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semilavorato o di riso lavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un'altra fase di trasformazione è effettuata sulla base di un riso semilavorato o lavorato senza rotture. Se il riso semilavorato o lavorato contiene rotture, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 150 EUR per tonnellata di rotture.

Gli adeguamenti di cui al primo e secondo comma non sono effettuati se i prezzi del riso semigreggio e i prezzi del riso semilavorato o lavorato presi in considerazione ai fini della fissazione dei prelievi e delle restituzioni all'esportazione sono inferiori a:

110 EUR per tonnellata di riso semigreggio,
150 EUR per tonnellata di riso semilavorato o lavorato.

Articolo 5

1. La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di risone si effettua:

dividendo il valore da convertire per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1, e
detraendo dal risultato le
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