Commission Regulation (EC) No 1327/2008 of 19 December 2008 amending Regulation (EC) No 1580/2007 laying down implementing rules of Council Regulations (EC) No 2200/96, (EC) No 2201/96 and (EC) No 1182/2007 in the fruit and vegetable sector

Published date23 December 2008
Subject MatterFruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 345, 23 December 2008
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23.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 345/24

REGOLAMENTO (CE) N. 1327/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 103 nonies e 127, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (2) reca modalità di applicazione in merito alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo.
(2) Affinché tutti i produttori possano partecipare democraticamente alle decisioni concernenti l’organizzazione di produttori, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte ad autorizzare, limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un’organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.
(3) L’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 conferisce agli Stati membri la facoltà di autorizzare, limitare o vietare il diritto di voto dei soci non produttori delle organizzazioni di produttori per le decisioni relative al fondo di esercizio. È auspicabile che questa disposizione venga applicata parimenti ai membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del predetto regolamento, al fine di rendere più flessibile l’attuazione dei programmi operativi parziali da parte delle associazioni di organizzazioni di produttori. Inoltre, per motivi di chiarezza, il riferimento al diritto di voto sulle decisioni relative al fondo di esercizio dovrebbe riguardare piuttosto le decisioni relative ai programmi operativi, poiché le decisioni relative al fondo di esercizio debbono essere prese direttamente dalle organizzazioni di produttori e non dalle associazioni di organizzazioni di produttori.
(4) A fini di certezza del diritto, è opportuno precisare che l’aiuto inteso ad incentivare la costituzione di gruppi di produttori e ad agevolarne il funzionamento amministrativo, previsto all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è un pagamento forfettario e che non è necessario dimostrare, nella domanda di aiuto, l’uso che verrà fatto dello stesso.
(5) Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1580/2007, nel calcolo del valore della produzione commercializzata (VPC) si tiene conto solo della produzione dei soci commercializzata dall’organizzazione di produttori o in applicazione dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. In questo modo, la produzione commercializzata direttamente dai soci ai sensi di questi due paragrafi rientra nel VPC dell’organizzazione di produttori di cui sono soci, mentre ne è esclusa la produzione commercializzata dagli stessi soci a norma dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Nell’interesse delle organizzazioni di produttori, la produzione venduta direttamente dal produttore tramite una seconda organizzazione di produttori deve essere inclusa nel VPC della seconda organizzazione. La produzione venduta direttamente dal produttore sul mercato non va inclusa nel VPC dell’organizzazione di produttori di cui il produttore è socio.
(6) A fini di certezza del diritto, occorre chiarire che l’importo del sostegno a favore dei gruppi di produttori, di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1580/2007, può superare, in talune circostanze, quello previsto per le misure del programma di sviluppo rurale.
(7) Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, terzo e quarto comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007, il sostegno a favore di azioni ambientali è limitato ai massimali fissati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3). Certi tipi di azioni ambientali non hanno un rapporto né diretto né indiretto con una determinata parcella. Occorre pertanto modificare l’articolo 60, paragrafo 2, affinché tali azioni non siano soggette al suddetto limite.
(8) Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1580/2007, gli Stati membri provvedono affinché le azioni che fanno parte dei programmi operativi parziali siano interamente finanziate con i contributi delle organizzazioni di produttori associate, attinti ai fondi di esercizio delle stesse. È opportuno autorizzare i membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori a finanziare azioni o investimenti intrapresi dall’associazione di organizzazioni di produttori, a condizione che tali membri siano produttori o cooperative di produttori. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007, essi possono beneficiare delle misure finanziate dalla Comunità solo indirettamente, ad esempio in conseguenza di effetti di scala.
(9) L’articolo 120 del regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro.
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