Commission Regulation (EC) No 1549/2007 of 20 December 2007 amending Regulation (EC) No 616/2007 opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas in the sector of poultrymeat originating in Brazil, Thailand and other third countries

Published date21 December 2007
Subject MatterEggs and poultry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 337, 21 December 2007
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21.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337/75

REGOLAMENTO (CE) N. 1549/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità e il regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) (2) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame, in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3) offre ai trasformatori, a determinate condizioni, la possibilità di richiedere titoli di importazione.
(2) Le carni di pollame salate del codice NC 0210 99 39 non sono contemplate dal regolamento (CEE) n. 2777/75. Occorre quindi consentire agli operatori che importano tradizionalmente questo prodotto di beneficiare del contingente specifico per le carni di pollame salate.
(3) Tra le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 616/2007 figura in particolare quella secondo cui la trasformazione deve essere stata effettuata a partire da carni di pollame dei codici NC 0207 o 0210 e dare come risultato preparazioni di pollame dei codici NC 1602 contemplati dal regolamento (CEE) n. 2777/75.
(4) Poiché il regolamento (CEE) n. 2777/75 non include le preparazioni omogeneizzate del codice NC 1602 10 ed alcuni operatori specializzati in questo tipo di trasformazione hanno dimostrato il proprio interesse ad una partecipazione ai contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007, occorre prevedere che questi prodotti siano inclusi nella trasformazione, limitatamente, tuttavia, ai prodotti omogeneizzati che non contengono carni diverse da quelle di pollame.
(5) L’esperienza mostra che le quantità disponibili per i gruppi 6 e 8 non sono utilizzate. Una delle ragioni di questa sottoutilizzazione consiste nel fatto che la quantità minima che un operatore è in grado di chiedere, fissata dal regolamento a 100 tonnellate, è eccessiva in quanto si tratta spesso di mercati di «nicchia».
(6) È quindi opportuno ridurre la quantità minima che ciascun operatore è in grado di chiedere per questi gruppi specifici.
(7) I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri agli operatori con oltre due mesi di anticipo rispetto all’inizio del sottoperiodo o del periodo interessato e, quindi, del loro periodo di validità. Il lasso di tempo che intercorre tra il rilascio dei titoli e il momento in cui gli operatori possono utilizzare detti titoli per le importazioni è particolarmente lungo.
(8) Per evitare che alcuni di questi titoli siano adoperati per le importazioni prima dell’inizio del loro periodo di validità, è necessario esigere la registrazione obbligatoria dell’inizio del periodo di validità sui titoli di importazione.
(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 616/2007.
(10) Le
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