Commission Regulation (EC) No 1587/2006 of 23 October 2006 amending Council Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures against President Lukashenko and certain officials of Belarus

Published date24 December 2008
Subject MatterCommon foreign and security policy
L_2006294IT.01002501.xml
25.10.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 294/25

REGOLAMENTO (CE) N. 1587/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 8, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) In conformità del regolamento (CE) n. 765/2006, sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dal presidente Lukashenko e quelli appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dagli altri funzionari della Bielorussia responsabili delle violazioni, durante le elezioni presidenziali in Bielorussia del 19 marzo 2006, delle norme internazionali in materia elettorale e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché appartenenti alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o organismi a loro associati elencati nell'allegato I del regolamento.
(2) La decisione 2006/718/PESC del Consiglio (2) ha modificato l'allegato IV della posizione comune 2006/276/PESC (3) in cui figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di cui alla posizione comune. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I.
(3) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

(2...

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