Commission Regulation (EC) No 1847/2006 of 13 December 2006 adapting certain horizontal Regulations in the common agricultural policy by reason of the accession of Bulgaria and Romania to the European Union

Published date09 December 2008
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Commercial policy
L_2006355IT.01002101.xml
15.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 355/21

REGOLAMENTO (CE) N. 1847/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

recante adeguamento di alcuni regolamenti orizzontali della politica agricola comune a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1) Tenuto conto dell'adesione alla Comunità della Bulgaria e della Romania (di seguito «i nuovi Stati membri»), occorre adeguare i regolamenti della Commissione (CEE) n. 120/89, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli (1), (CEE) n. 3515/92, del 4 dicembre 1992, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (2), (CE) n. 800/1999, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3), (CE) n. 1291/2000, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), (CE) n. 2298/2001, del 26 novembre 2001, recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare (5), (CE) n. 2090/2002, del 26 novembre 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (6), e (CE) n. 639/2003, del 9 aprile 2003, recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione (7), ed occorre altresì introdurre in detti regolamenti talune diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.
(2) Occorre pertanto modificare di conseguenza i suddetti regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 120/89 è modificato come segue:

1) all'articolo 4 bis, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il documento inviato all'ufficio doganale dove sono state espletate le formalità di esportazione viene completato dall'ufficio doganale di uscita che inserisce una delle diciture riportate nell'allegato I.»;
2) all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, la parola «allegato» è sostituita da «allegato II»;
3) l'allegato è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3515/92 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La dichiarazione di esportazione e, se del caso, il documento di transito comunitario esterno o il documento nazionale equivalente, recano una delle diciture riportate nell'allegato I.»;
2) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nelle fattispecie di cui all'articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77, i prodotti spediti verso un altro Stato membro in un'operazione di trasferimento sono accompagnati dall'esemplare di controllo T5, di cui agli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (8). L'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'organismo d'intervento che spedisce i prodotti e reca, nella casella 104, una delle diciture riportate nell'allegato II.; (8) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.»;"
3) il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato I e allegato II.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue:

1) all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente: «In tal caso l'autorità competente dello Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato come prova un documento nazionale, inserisce nel riquadro “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione”, dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica “Osservazioni”, o nella rubrica corrispondente del documento nazionale, una delle diciture riportate nell'allegato I bis.»;
2) l'articolo 10 è modificato come segue:
a) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «Qualora un prodotto che circola in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune venga sottoposto, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 per essere avviato a una stazione di destinazione o essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale presso il quale il prodotto è stato sottoposto a uno dei regimi suddetti inserisce nel riquadro “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione”, a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica “Osservazioni”, una delle diciture riportate nell'allegato I ter.»;
b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «Qualora un prodotto sia preso in consegna dalle ferrovie nello Stato membro di esportazione o in un altro Stato membro e circoli in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune in forza di un contratto di trasporto combinato strada-ferrovia, per essere avviato per ferrovia verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale cui fa capo o in prossimità del quale è situata la stazione ferroviaria in cui il prodotto è preso in consegna dalle ferrovie, inserisce nel riquadro “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione”, a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica “Osservazioni”, una delle diciture riportate nell'allegato I quater.»;
3) all'articolo 41, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nell'esemplare di controllo T5 vengono compilate le caselle 33, 103, 104 e, se del caso, 105. Detto esemplare deve recare, nella casella 104, alla rubrica “Altri”, una delle diciture riportate nell'allegato II bis.»;
4) all'articolo 44, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Se per l'approvvigionamento di una piattaforma si applica l'articolo 8, nella rubrica “Altri” della casella 104 dell'esemplare di controllo T5 è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II ter.»;
5) il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è inserito come allegato I bis, allegato I ter, allegato I quater, allegato II bis e allegato II ter;
6) nell'allegato IV sono depennate le voci «Bulgaria» e «Romania».

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:

1) all'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In tal caso, l'organismo emittente appone nella casella 6 del titolo una delle diciture riportate nell'allegato I bis»;
2) all'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le domande di titolo e i titoli stessi recanti fissazione anticipata della restituzione, redatti ai fini di operazioni di aiuto alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, recano nella casella 20 almeno una delle diciture riportate nell'allegato I ter.»;
2) bis all'articolo 18, paragrafo 4, sono aggiunti «BG» per la Bulgaria e «RO» per la Romania;
3) l'articolo 33 è modificato come segue:
a) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Qualora l'esemplare di controllo T5 abbia come unico scopo quello di consentire lo svincolo della cauzione, esso reca nella casella 106 una delle diciture riportate nell'allegato I quater.»;
b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Se dopo l'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, il prodotto è sottoposto ad uno dei regimi semplificati di cui alla parte II, titolo II, capo 7, sezione 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 o all'appendice I, titolo X, capo I, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito per essere avviato verso una stazione di destinazione o inviato ad un consegnatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, lettera b), viene trasmesso per via amministrativa all'organismo emittente. Nel riquadro “J” dell'esemplare di controllo T5 è inserita, alla rubrica “Osservazioni”, una delle diciture riportate nell'allegato I quinquies.»;
4) all'articolo 36, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca inoltre, nella casella 22, una delle diciture riportate nell'allegato I sexies, sottolineata in rosso.»;
5) all'articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Se in seguito ad un caso di forza maggiore ha chiesto la proroga della durata di validità di un titolo recante fissazione anticipata del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione e l'organismo competente non ha ancora preso una decisione in merito, l'operatore può chiedere a tale organismo un secondo titolo. Quest'ultimo viene rilasciato alle condizioni vigenti al momento della richiesta, fatto salvo che:
a) è rilasciato al
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