Commission Regulation (EC) No 1855/2005 of 14 November 2005 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 as regards the entry of certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications (Mela Alto Adige or Südtiroler Apfel (PGI), Asperge des Sables des Landes (PGI), Pâtes d’Alsace (PGI), Jamón de Trevélez (PGI), Oliva Ascolana del Piceno (PDO))
Published date | 09 December 2008 |
Subject Matter | Consumer protection,Foodstuffs,Agriculture and Fisheries |
15.11.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 297/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1855/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2005
che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel (IGP), Asperge des Sables des Landes (IGP), Pâtes d’Alsace (IGP), Jamón de Trevélez (IGP), Oliva ascolana del Piceno (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda presentata dall’Italia per la registrazione delle due denominazioni «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» e «Oliva ascolana del Piceno», la domanda presentata dalla Francia per la registrazione delle due denominazioni «Asperge des Sables des Landes» e «Pâtes d’Alsace» e la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Jamón de Trevélez» sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) | Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le denominazioni in questione devono essere pertanto iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) è completato con le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L...
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