Commission Regulation (EC) No 1892/2004 of 29 October 2004 on transitional measures for 2005 for imports of bananas into the Community by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia

Published date30 October 2004
Subject MatterFruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 328, 30 October 2004
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30.10.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328/50

REGOLAMENTO (CE) N. 1892/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

relativo a misure transitorie per il 2005 per l’importazione di banane nella Comunità a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione (2) ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime d’importazione delle banane nella Comunità.
(2) Con il regolamento (CE) n. 838/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004 (3) sono state adottate le misure transitorie necessarie, nel periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 2004, per agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima dell’adesione al regime d’importazione stabilito dall’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Per assicurare l’approvvigionamento del mercato, in particolare nei nuovi Stati membri, tale regolamento fissa su base transitoria un quantitativo aggiuntivo rispetto ai contingenti aperti per l’importazione di prodotti originari di tutti i paesi terzi dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93, alle stesse condizioni tariffarie, per il periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 2004.
(3) Per conseguire l’obiettivo di agevolare la transizione dei nuovi Stati membri al regime dell’organizzazione comune dei mercati e nella prospettiva del passaggio ad un regime puramente tariffario all’importazione entro il 1o gennaio 2006, in applicazione dell’articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93, appare opportuno adottare misure transitorie anche per il 2005.
(4) Per assicurare l’approvvigionamento del mercato, in particolare nei nuovi Stati membri, occorre fissare un quantitativo aggiuntivo rispetto ai contingenti aperti per l’importazione di prodotti originari di tutti i paesi terzi, di cui all’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93, alle stesse condizioni tariffarie. Tale quantitativo aggiuntivo deve essere fissato in via transitoria, senza pregiudicare il risultato dei negoziati in corso presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all’adesione dei nuovi Stati membri, né escludere la possibilità di eventuali aumenti necessari per rispondere ad un fabbisogno giustificato sul fronte della domanda.
(5) Il quantitativo aggiuntivo deve essere gestito utilizzando i meccanismi e gli strumenti istituiti dal regolamento (CE) n. 896/2001 per la gestione dei contingenti tariffari esistenti. Tuttavia, visto che è transitorio, il quantitativo aggiuntivo deve essere oggetto di una gestione separata rispetto ai contingenti tariffari.
(6) Nell’ambito dei meccanismi istituiti dal regolamento (CE) n. 896/2001, è opportuno rispettare la ripartizione del quantitativo aggiuntivo tra le due categorie di operatori di cui all’articolo 2 di detto regolamento, nonché adottare le disposizioni relative alla determinazione di un quantitativo di riferimento specifico per ciascun operatore tradizionale e di un’assegnazione specifica per ciascun operatore non tradizionale. Occorre ricordare che la citata ripartizione e la determinazione dei quantitativi di riferimento e delle assegnazioni, riguardano gli operatori che negli anni precedenti l’adesione hanno approvvigionato il mercato dei nuovi Stati membri.
(7) Per determinare i quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali appare giustificato mantenere il periodo di riferimento triennale fissato all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 838/2004 che comprende gli anni 2000, 2001 e 2002 e basarsi sulla media delle importazioni primarie realizzate nel corso di tale periodo da ogni operatore tradizionale registrato in applicazione delle misure transitorie adottate nel 2004 in esito ai controlli eseguiti dalle autorità competenti. Le disposizioni da adottare devono tuttavia permettere di tener conto delle domande presentate da operatori tradizionali non registrati nel 2004, a condizione che le domande rispondano ai requisiti stabiliti per la registrazione degli operatori dai regolamenti della Commissione (CE) n. 414/2004 (4) e (CE) n. 838/2004, in particolare per quanto riguarda la definizione di importazioni primarie e la prova dell’approvvigionamento dei nuovi Stati membri durante il periodo considerato.
(8) Per quanto riguarda i nuovi operatori non tradizionali, appare giustificato disporne la registrazione in funzione dell’attività commerciale d’importazione svolta nel corso di uno degli anni 2002, 2003 e 2004, a norma degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 896/2001.
(9) Al fine di gestire tale quantitativo disponibile, occorre fissare coefficienti di adattamento da applicare alle quantità comunicate dagli Stati membri.
(10) Per assicurare un approvvigionamento soddisfacente del mercato e in particolare per assicurare la continuità dei flussi d’importazione nei nuovi Stati membri occorre prevedere, nell’ambito delle misure transitorie, che i titoli siano rilasciati per l’immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro. Le cauzioni costituite sono quindi svincolate in proporzione ai quantitativi immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro.
(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di
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