Commission Regulation (EC) No 2082/2004 of 6 December 2004 amending Regulation (EC) No 216/96 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

Published date07 December 2004
Subject MatterIntellectual, industrial and commercial property
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 360, 07 December 2004
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7.12.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 360/8

REGOLAMENTO (CE) N. 2082/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 216/96 che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1), in particolare l’articolo 157, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 422/2004 ha modificato il regolamento (CE) n. 40/94 per quanto riguarda, tra l’altro, l’organizzazione e la procedura delle commissioni di ricorso di cui agli articoli 130 e 131.
(2) Il regolamento (CE) n. 422/2004, in particolare, ha introdotto la nuova carica di presidente delle commissioni di ricorso, istituito una commissione di ricorso allargata e stabilito che in determinate condizioni le decisioni delle commissioni di ricorso possano essere prese da un solo membro. Occorre pertanto definire nei dettagli i poteri del presidente delle commissioni di ricorso, la composizione e i poteri dell’organo delle commissioni di ricorso, l’attribuzione dei ricorsi alle commissioni di ricorso, la composizione della commissione allargata e i casi in cui viene adita nonché i casi in cui le decisioni vengono prese da un solo membro.
(3) L’esperienza acquisita con il funzionamento delle commissioni di ricorso ha dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche all’organizzazione e alla procedura delle stesse, per quanto riguarda, ad esempio, il ruolo della cancelleria e alcuni aspetti relativi alla conduzione del procedimento. La centralizzazione del servizio di cancelleria e la riorganizzazione delle sua competenze come pure le norme relative allo scambio di memorie fra le parti mirano a garantire una maggiore efficacia nel trattamento dei ricorsi da parte delle commissioni di ricorso. Al fine di non arrecare turbativa ai procedimenti già in corso al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, occorre prevedere un periodo transitorio per le disposizioni relative allo scambio di memorie.
(4) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 216/96 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Presidium delle commissioni di ricorso 1. L’organo di cui agli articoli 130 e 131 del regolamento è il Presidium delle commissioni di ricorso (nel seguito “il Presidium”). 2. Il Presidium è composto dal presidente delle commissioni di ricorso, in qualità di presidente, dai presidenti delle singole commissioni e dai membri delle commissioni eletti al loro interno, per ciascun anno civile, dall’insieme dei membri delle commissioni ad eccezione del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti di commissione. Il numero di membri così eletti è pari a un quarto dei membri delle commissioni con esclusione del presidente delle commissioni e dei presidenti di commissione, arrotondato, se del caso, all’unità superiore. 3. In caso di impedimento del presidente delle commissioni di ricorso o qualora il suo posto sia vacante, la presidenza del Presidium viene esercitata:
a) dal presidente di commissione con la maggiore anzianità di servizio in seno alle commissioni di ricorso o,
b) a parità di anzianità di servizio, dal presidente di commissione decano per età.
4. Le deliberazioni del Presidium sono valide solo se sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri, tra cui il presidente del Presidium stesso e due presidenti di commissione. Le decisioni del Presidium sono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo. 5. Prima dell’inizio di ciascun anno civile, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1 ter, il Presidium fissa i criteri oggettivi di ripartizione dei ricorsi fra le commissioni per l’anno civile considerato e designa i
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