Commission Regulation (EC) No 209/2005 of 7 February 2005 establishing the list of textile products for which no proof of origin is required on release for free circulation in the Community

Published date15 November 2008
Subject MatterTextiles,Harmonisation of customs law: origin of goods
L_2005034IT.01000601.xml
8.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34/6

REGOLAMENTO (CE) N. 209/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2005

che fissa l’elenco dei prodotti tessili per i quali non è richiesta alcuna prova dell’origine all’atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata, immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni (1);

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento sopra citato dispone che, al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, da un lato possono essere concesse deroghe all'obbligo di presentare una prova dell'origine per i prodotti non sottoposti a misure specifiche di politica commerciale comunitaria e, dall'altro, che le disposizioni recanti deroghe all'obbligo di presentare un certificato d'origine devono menzionare se per i prodotti in questione occorre presentare una dichiarazione d'origine.
(2) Il regolamento (CE) n. 2579/98 della Commissione (2), ha fissato l’elenco dei prodotti tessili per i quali non è richiesta alcuna prova dell’origine all’atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità. Occorre ora aggiornare tale elenco inserendovi nuove categorie di prodotti tessili.
(3) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 2579/98 e sostituirlo con le disposizioni del presente regolamento.
(4) Per adempiere agli obblighi derivanti dalla scadenza dell’accordo OMC sui tessili e l’abbigliamento, e in particolare per rispettare le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 8, lettera c), di detto accordo, secondo cui «il primo giorno del 121o mese dall'entrata in vigore dell'accordo OMC, il settore dei tessili e dell'abbigliamento dovrà essere incluso nel GATT 1994, e dovranno essere state abolite tutte le restrizioni ai sensi del presente accordo», è necessario che le disposizioni del presente regolamento si applichino a partire dal 1o gennaio 2005.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'immissione in libera pratica dei prodotti tessili elencati nell'allegato del presente regolamento non è soggetta alla presentazione di alcuna prova dell'origine.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2579/98 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1) GU L 202 del 18.7.1998, pag. 11.

(2) GU L 322 dell’1.12.1998, pag. 27.


ALLEGATO

Elenco dei prodotti tessili

Categoria Designazione — Codice NC 2005
(1) (2)
Gruppo III A
34 Tessuti di filati di filamenti sintetici, ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene, di larghezza uguale o superiore a 3 m
5407 20 19
38A Stoffe a maglia di fibre sintetiche, anche per tende e tendine
6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10
38B Tendine, diverse da quelle a maglia
ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90
40 Tendine tessute (compresi tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l’arredamento), diverse da quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche
ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00
42 Filati di fibre sintetiche o artificiali continue, non condizionati per la vendita al minuto
5401 20 10
Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa
5403 10 00, 5403 20 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00
43 Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, condizionati per la vendita al minuto
5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00
46 Lana e peli fini, cardati o pettinati
5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90
47 Filati di lana o di peli fini, cardati, non condizionati per la vendita al minuto
5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90
48 Filati di lana o di peli fini, pettinati, non condizionati per la vendita al minuto
5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90
49 Filati di lana o di peli fini, pettinati, condizionati per la vendita al minuto
5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90
51 Cotone, cardato o pettinato
5203 00 00
53 Tessuti a punto di garza
5803 10 00
54 Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura
5507 00 00
55 Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura
5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90
56 Filati di fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, condizionati per la vendita al minuto
5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00
58 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati
5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90
60 Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati
5805 00 00
62 Filati di ciniglia, filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati)
5606 00 91, 5606 00 99
Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano o a macchina in pezza, in strisce o in motivi
5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00
Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati, tessuti
5807 10 10, 5807 10 90
Trecce e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
5808 10 00, 5808 90 00
Ricami in pezza, in strisce o in motivi
5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90
63 Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma
5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00
Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi, di fibre sintetiche o artificiali
ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50
65 Stoffe a maglia diverse da quelle delle categorie 38A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche
5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00,
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