Commission Regulation (EC) No 239/2005 of 11 February 2005 amending and correcting Regulation (EC) No 796/2004 laying down detailed rules for the implementation of cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers

Published date12 February 2005
Subject MatterAgricultural structures,economic, social and territorial cohesion,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 42, 12 February 2005
L_2005042IT.01000301.xml
12.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 42/3

REGOLAMENTO (CE) N. 239/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2005

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 34, paragrafo 2, l’articolo 145, lettere c), d), k) e n),

considerando quanto segue:

(1) Il testo di talune definizioni contenute nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 (2) deve essere reso più chiaro. In particolare occorre chiarire la definizione di «pascolo permanente» contenuta nel punto 2 del suddetto articolo e introdurre inoltre una definizione del termine «erba e altre piante erbacee da foraggio». In tale contesto occorre tuttavia considerare che gli Stati membri devono disporre di una certa flessibilità per poter tener conto delle condizioni agronomiche locali.
(2) L’introduzione di un pagamento per il luppolo alle associazioni di produttori ai sensi dell’articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell’articolo 171 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (3) comporta la necessità di modificare alcuni aspetti del regolamento (CE) n. 796/2004 e di introdurre disposizioni particolari in merito alla procedura di presentazione delle domande e ai controlli del regime di aiuto considerato.
(3) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede, nell’ambito della condizionalità, alcuni obblighi specifici a carico della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso denominati «i nuovi Stati membri») in materia di mantenimento dei pascoli permanenti. È necessario definire le modalità per la determinazione della proporzione tra pascolo permanente e superficie coltivabile da mantenere nei nuovi Stati membri e stabilire gli obblighi individuali incombenti agli agricoltori laddove si constati che tale proporzione diminuisce a scapito della superficie investita a pascolo permanente.
(4) L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 impone, in determinate situazioni, l’obbligo di non convertire ad altri usi superfici investite a pascolo permanente senza previa autorizzazione. Tale autorizzazione comprende anche la possibilità di convertire ad altri usi superfici adibite a pascolo permanente, purché, per compensare tale conversione, una superficie equivalente sia investita a pascolo permanente. In questi casi è opportuno disporre che, in deroga alla definizione di «pascolo permanente» contenuta nell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, le superfici così investite siano considerate superfici adibite a pascolo permanente a datare dal momento dell’impianto.
(5) A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004, un agricoltore può essere tenuto a riconvertire a pascolo permanente superfici adibite in passato a pascolo permanente e da esso convertite ad altri usi entro un periodo determinato. È opportuno prolungare tale periodo affinché l’onere connesso all’obbligo di mantenere pascoli permanenti sia più equamente ripartito tra gli agricoltori.
(6) A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri devono fissare, per la presentazione della domanda unica, una data non successiva al 15 maggio di un dato anno. In considerazione delle specifiche condizioni climatiche, Finlandia e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno. A seguito dell’adesione dei nuovi Stati membri, è opportuno disporre che tale deroga si applichi anche ad Estonia, Lettonia e Lituania. La data del 15 giugno va inoltre applicata alla notifica all’autorità competente delle successive modificazioni della domanda unica, secondo quanto previsto all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.
(7) Per consentire agli Stati membri di eseguire i controlli in modo efficace, segnatamente per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 impone agli agricoltori l’obbligo di dichiarare tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse formino oggetto di una domanda di aiuto o meno. Occorre prevedere i provvedimenti per garantire l’adempimento di tale obbligo.
(8) L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 796/2004 prevede disposizioni particolari per l’ipotesi in cui il termine ultimo per la presentazione di una domanda di aiuto cada di sabato, domenica o in un altro giorno festivo. È opportuno applicare le medesime disposizioni alla presentazione di domande di aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(9) Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico gli agricoltori che intendono partecipare a detto regime presentano una domanda conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. L’assegnazione dei diritti all’aiuto è effettuata sulla base delle domande presentate. È indispensabile che le informazioni contenute nelle domande siano trasmesse puntualmente per consentire agli Stati membri di stabilire i diritti all’aiuto entro i termini previsti da tale regolamento e garantire in questo modo il corretto avvio del nuovo regime. Gli agricoltori sono stati informati dei termini che sono tenuti a rispettare. Inoltre gli Stati membri devono trasmettere agli agricoltori, con notevole anticipo, i moduli prestampati per la presentazione delle domande. È quindi opportuno che la presentazione tardiva di tali domande sia consentita soltanto entro il termine fissato all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004 per la presentazione tardiva delle domande di aiuto. È inoltre opportuno applicare un tasso di riduzione a scopo dissuasivo, salvo che il ritardo sia imputabile a forza maggiore o a circostanze eccezionali.
(10) È necessario prevedere un periodo in cui non si possa procedere alla raccolta della canapa destinata alla produzione di fibre dopo la fioritura per consentire l’efficace esecuzione dei controlli imposti per questo tipo di coltura.
(11) Occorre precisare che le superfici dichiarate nell’ambito del regime di pagamento unico conformemente all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 vanno considerate come un gruppo di colture ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. La stessa precisazione è necessaria per le superfici dichiarate dalle associazioni di produttori nell’ambito di domande di pagamenti per il luppolo ai sensi dell’articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(12) Nell’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 796/2004 occorre precisare il livello di riduzione dei pagamenti a favore dei produttori di seminativi.
(13) Occorre inoltre apportare alcune precisazioni riguardo alle sanzioni applicabili in caso di mancato adempimento di tali obblighi.
(14) Il regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4) ha inciso sul tipo di riduzioni applicabili ai pagamenti diretti concessi conformemente al regolamento (CE) n. 796/2004. Tali riduzioni, nonché l’introduzione di altri tipi di riduzione operata dal presente regolamento, devono essere prese in considerazione nell’ambito dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 796/2004.
(15) Occorre stabilire le disposizioni applicabili nel caso in cui si riscontri che un agricoltore ha ricevuto un numero indebito di diritti all’aiuto o che il valore di ciascun diritto all’aiuto è stato fissato ad un livello eccessivamente elevato rispetto ai vari modelli previsti dal regime di pagamento unico. È altresì necessario disciplinare il caso in cui tali diritti all’aiuto siano stati trasferiti o siano stati effettuati trasferimenti di diritti all’aiuto senza rispettare il disposto dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(16) In varie versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 796/2004, il termine ultimo che gli Stati membri possono stabilire per la trasmissione della copia dei documenti giustificativi relativi alle domande di aiuto per le sementi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 8, lettera d), dello stesso regolamento, è fissato al 31
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