Commission Regulation (EC) No 241/2009 of 20 March 2009 initiating a new exporter review of Council Regulation (EC) No 1911/2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of solutions of urea and ammonium nitrate originating, inter alia , in Russia, repealing the duty with regard to imports from one exporter in this country and making these imports subject to registration

Published date21 March 2009
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 75, 21 March 2009
L_2009075IT.01000501.xml
21.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 75/5

REGOLAMENTO (CE) N. 241/2009 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2009

che avvia un riesame relativo a «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1911/2006 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, della Russia, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A. RICHIESTA DI RIESAME

(1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo a «nuovi esportatori» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla società per azioni Acron («il richiedente»), un produttore esportatore con sede in Russia («il paese interessato»).

B. IL PRODOTTO

(2) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali originari della Russia («prodotto in esame»), attualmente classificabili al codice NC 3102 80 00.

C. MISURE IN VIGORE

(3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1911/2006 del Consiglio (2): ai sensi di tale regolamento, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della Russia e fabbricato dal richiedente sono soggette a un dazio antidumping definitivo di 20,11 EUR per tonnellata, ad eccezione di una società espressamente indicata, soggetta a un dazio individuale.

D. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(4) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o giugno 1998 e il 31 maggio 1999 («il periodo dell’inchiesta iniziale»); afferma inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.
(5) Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

E. PROCEDURA

(6) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.
(7) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame relativo a «nuovi esportatori», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.
(8) Qualora sia accertato che il richiedente soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale, potrà essere necessario modificare l’aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da società non menzionate individualmente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1911/2006.
a) Questionari Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l’inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.
b) Raccolta di informazioni e audizioni Tutte le parti interessate sono
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