Commission Regulation (EC) No 273/2009 of 2 April 2009 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code, derogating from certain provisions of Commission Regulation (EEC) No 2454/93

Published date03 April 2009
Subject MatterCustoms Union,Common customs tariff,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 91, 03 April 2009
L_2009091IT.01001401.xml
3.4.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 91/14

REGOLAMENTO (CE) N. 273/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2009

che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e deroga a determinate disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un Codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione (2) ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), l'obbligo per gli operatori economici di fornire dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita in formato elettronico alle autorità doganali per le merci in entrata e in uscita dal territorio doganale della Comunità, onde consentire alle suddette autorità di eseguire un'analisi del rischio computerizzata sulla base di dette informazioni prima dell'entrata o uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1875/2006, detta informazione deve essere fornita a decorrere dal 1o luglio 2009.
(2) A causa della complessità del processo di introduzione delle dichiarazioni di entrata e di uscita per via elettronica si sono verificati ritardi imprevisti nella sua applicazione e quindi non tutti gli operatori economici saranno in grado di utilizzare le tecnologie dell'informazione e le reti informatiche per tali fini entro il 1o luglio 2009. Anche se le tecnologie dell'informazione e le reti informatiche facilitano gli scambi internazionali, esse richiedono comunque investimenti nei sistemi di trasmissione automatica dei dati, che possono porre problemi nel breve termine agli operatori economici. È quindi opportuno tener conto di questo tipo di situazioni, disponendo che durante un periodo transitorio gli operatori economici potranno, senza essere obbligati, presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita per via elettronica per permettere l'adattamento dei loro sistemi alle nuove disposizioni legali.
(3) L'introduzione di un periodo di transizione applicabile alle dichiarazioni sommarie di uscita per via elettronica giustifica il mantenimento, per lo stesso periodo, della dispensa che può essere concessa ai sensi dell'articolo 285 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 agli esportatori autorizzati che beneficiano della procedura di domiciliazione, nella misura in cui l'ufficio doganale di uscita si trova nello stesso Stato membro dell'ufficio
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