Commission Regulation (EC) No 40/2006 of 10 January 2006 amending Regulation (EC) No 4/2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 4045/89 on scrutiny by Member States of transactions forming part of the system of financing by the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund

Published date13 January 2006
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 8, 13 January 2006
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13.1.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 8/4

REGOLAMENTO (CE) N. 40/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 4/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (1), in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 4045/89, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una serie di comunicazioni. Il regolamento (CE) n. 4/2004 della Commissione (2) prevede la standardizzazione della forma e del contenuto delle suddette comunicazioni. Dato che la standardizzazione rende più facile utilizzare le informazioni trasmesse e assicura un’uniformità d’impostazione, è necessario adottare ulteriori modalità di applicazione in merito alla forma e al contenuto di tali comunicazioni.
(2) Il regolamento (CE) n. 4/2004 deve essere pertanto modificato.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 4/2004 è modificato come segue:

1) L’articolo 5 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La relazione annuale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4045/89 contiene informazioni dettagliate su ciascuno degli aspetti dell’applicazione del suddetto regolamento elencate nell’allegato II, parte I, del presente regolamento, nonché informazioni dettagliate secondo i modelli che figurano nella parte II del suddetto allegato.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’elenco delle imprese di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 è compilato secondo il modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento e contiene i dati relativi all’operazione in questione nel formato specificato all’articolo 6, paragrafo 3.»;
c) è aggiunto il seguente paragrafo 8: «8. L’elenco delle imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 è compilato secondo il modello riportato nell’allegato IX del presente regolamento.»
2) L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 5, paragrafi da 1, 2, 3, 4, 7 e 8, vengono trasmesse in forma elettronica, in un formato che verrà specificato dalla Commissione. 2. Le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 5, paragrafi 5 e 6, possono essere trasmesse in forma cartacea o in forma elettronica, in un formato da concordare tra il mittente e il destinatario. Deve essere inviata al mittente la conferma del ricevimento di ogni richiesta/risposta ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 5 e 6. 3. I dati sulle operazioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4045/89 sono comunicati in forma elettronica, secondo il formato prescritto nell’allegato I, nell’allegato II, punto 2, e nell’allegato III del regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione (3).
3) L’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento.
4) L’allegato III è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.
5) L’allegato VIII è sostituito dal testo dell’allegato III del presente regolamento.
6) È aggiunto un nuovo allegato IX, il cui testo figura nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).

(2) GU L 2 del 6.1.2004, pag. 3.

(3) GU L 295 del 16.11.1999, pag. 1


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

PARTE I

Informazioni che devono figurare nella relazione annuale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4045/89

1. Applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89

Informazioni concernenti l’applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89, tra cui eventuali modifiche degli organismi competenti per i controlli e del servizio specifico incaricato di seguire l’applicazione del suddetto regolamento, di cui all’articolo 11 dello stesso, nonché modifiche delle rispettive competenze.

2. Modifiche legislative

Informazioni concernenti eventuali modifiche della legislazione nazionale, pertinenti all’applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89, verificatesi successivamente alla relazione annuale precedente.

3. Modifiche del programma di controllo

Descrizione di eventuali emendamenti o modifiche apportate al programma di controllo presentato alla Commissione a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 successivamente alla presentazione di detto programma.

4. Esecuzione del programma di controllo oggetto della presente relazione

Informazioni sull’esecuzione del programma di controllo per il periodo che si conclude il 30 giugno precedente la scadenza del termine per la presentazione della relazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4045/89, compresi i seguenti elementi, considerati nell’insieme e suddivisi per organismo di controllo (qualora più organismi siano preposti ai controlli a norma del regolamento in parola):

a) numero di imprese che sono state oggetto di controlli nel periodo in questione, secondo il modello che figura nel foglio A del presente allegato;
b) numero di imprese che sono attualmente in fase di controllo, secondo il modello che figura nel foglio A del presente allegato;
c) numero di imprese che non sono state sottoposte a controlli nel periodo in questione, in conseguenza della mancata esecuzione di alcuni controlli, secondo il modello che figura nel foglio A del presente allegato;
d) motivi per cui i controlli di cui alla lettera c) non sono stati eseguiti;
e) scomposizione dei controlli di cui alle lettere a), b) e c) secondo le misure e gli importi pagati o ricevuti, secondo il modello che figura nel foglio B del presente allegato;
f) risultati dei controlli di cui alla lettera a), secondo il modello che figura nel foglio C del presente allegato, compresi i seguenti elementi:
i) numero di controlli nel corso dei quali sono state riscontrate irregolarità e numero di imprese interessate;
ii) natura delle irregolarità constatate;
iii) misura alla quale si riferisce ciascuna irregolarità riscontrata;
iv) stima delle conseguenze finanziarie di ciascuna irregolarità;
g) indicazione della durata media dei controlli in persona/giorni, precisando, se possibile, il tempo impiegato per ciascuna delle fasi di programmazione, preparazione, esecuzione dei controlli e stesura delle relazioni.

5. Esecuzione dei programmi di controllo precedenti

La relazione indicherà i risultati dei controlli eseguiti nei precedenti periodi di controllo, che non erano disponibili al momento della presentazione delle relazioni relative a tali periodi, compresi i seguenti elementi:

a) situazione dei controlli di cui al punto 4, lettere b) e c) delle precedenti relazioni annuali sui controlli, secondo il modello che figura nel foglio D del presente allegato;
b) numero di controlli nel corso dei quali sono state riscontrate irregolarità e numero delle imprese interessate, secondo il modello che figura nel foglio C del presente allegato;
c) natura delle irregolarità constatate, secondo il modello che figura nel foglio C del presente allegato;
d) misura alla quale si riferisce ciascuna irregolarità riscontrata, secondo il modello che figura nel foglio C del presente allegato;
e) stima delle conseguenze finanziarie di ciascuna irregolarità, secondo il modello che figura nel foglio C del presente allegato.

I risultati dei controlli di cui all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 4045/89 vanno presentati distintamente.

6. Assistenza reciproca

Devono essere notificate le richieste di assistenza reciproca presentate e ricevute a norma dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4045/89, compresi i risultati dei controlli effettuati in via prioritaria a norma dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del medesimo regolamento e una sintesi degli elenchi inviati e ricevuti a norma dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, dello stesso.

7. Risorse

Indicazione delle risorse disponibili per l’esecuzione dei controlli a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89, compresi i seguenti elementi:

a) numero di effettivi addetti ai controlli a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89, espresso in persona/anni e suddiviso per organismo di controllo e, se del caso, per regione;
b) formazione ricevuta dal personale addetto ai controlli a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89, con indicazione della
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