Commission Regulation (EC) No 407/2009 of 14 May 2009 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Coming into Force22 May 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R0407
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/407/oj
Published date19 May 2009
Date14 May 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 123, 19 May 2009
L_2009123IT.01000301.xml
19.5.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 123/3

REGOLAMENTO (CE) N. 407/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito: «la convenzione CITES»).
(2) Le specie seguenti sono state aggiunte all’appendice III della convenzione CITES su richiesta della Cina: Corallium elatius, Corallium japonicum, Corallium konjoi e Corallium secundum.
(3) Le specie Crax daubentoni, Crax globulosa, Crax rubra, Ortalis vetula, Pauxi pauxi, Penelopina nigra, Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Semnornis ramphastinus, Baillonius bailloni, Pteroglossus castanotis, Ramphastos dicolorus e Selenidera maculirostris, attualmente comprese nell’allegato B dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97, benché non soggette a livelli di scambi internazionali tali da risultare incompatibili con la loro sopravvivenza, sono comprese nell’appendice III della convenzione CITES su richiesta di Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Malaysia e Argentina; tali specie vanno quindi trasferite dall’allegato B all’allegato C dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
(4) Le specie Phyllomedusa sauvagii, Leptodactylus laticeps, Limnonectes macrodon, Rana shqiperica, Ranodon sibiricus, Bolitoglossa dofleini, Cynops ensicauda, Echinotriton andersoni, Pachytriton labiatus, Paramesotriton spp., Salamandra algira e Tylototriton spp., attualmente non comprese nell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97, sono importate nella Comunità in quantità tali da esigere un monitoraggio. Tali specie vanno pertanto incluse nell’allegato D dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
(5) In occasione della quattordicesima Conferenza delle parti della CITES del giugno 2007 sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali. Sono state rilevate alcune incongruenze tra le appendici della convenzione CITES e i nomi scientifici che figurano nei riferimenti della nomenclatura per quanto riguarda le specie Asarcornis scutulata e Pezoporus occidentalis, le famiglie Rheobatrachidae e Phasianidae nonché l’ordine SCANDENTIA. Poiché tali incongruenze figurano anche nell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97, quest’ultimo deve essere adeguato di conseguenza.
(6) Considerata l’entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull’interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
a) secondo il nome delle specie; o
b) secondo l’insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L’abbreviazione “spp.” designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell’allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio (direttiva “Uccelli”) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva “Habitat”).
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
a) “ssp.” designa le sottospecie;
b) “var(s).” designa la/le varietà; e
c) “fa” designa le forme.
6. I simboli “(I)”, “(II)” e “(III)” posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L’assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell’appendice III.
10. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l’ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
11. Se una specie è compresa nell’allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un’annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell’articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo “#”, seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell’allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:
#1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla propagate artificialmente.
#2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi e polline; e
b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
#3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.
#4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi, eccetto quelli di cactus messicani originari del Messico, e polline;
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
d) frutti, parti e prodotti derivati da piante acclimatate o propagate artificialmente; e
e) elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati da piante del genere Opuntia, sottogenere Opuntia, acclimatate o propagate artificialmente.
#5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
#6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
#7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
#8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
#9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l’etichettal “Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement No BW/NA/ZA xxxxxx”
#10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
#11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
12. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell’allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti
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