Commission Regulation (EC) No 510/2008 of 6 June 2008 amending Annex VI to Council Regulation (EC) No 1234/2007 for the 2008/09 marketing year
Published date | 07 June 2008 |
Subject Matter | Common organisation of agricultural markets |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 149, 07 June 2008 |
7.6.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 149/61 |
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2008 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2008
recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per la campagna di commercializzazione 2008/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 59, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) | L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa le quote nazionali e regionali per la produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina. Occorre adeguare dette quote per la campagna di commercializzazione 2008/2009. |
(2) | Gli adeguamenti risultano dall’assegnazione di quote aggiuntive e supplementari di isoglucosio. |
(3) | Delle eventuali quote supplementari di isoglucosio che potrebbero essere assegnate in data ulteriore per la campagna di commercializzazione 2008/2009, su richiesta di imprese accreditate in Italia, in Lituania e in Svezia, si terrà conto nel prossimo adeguamento delle quote fissate nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007, entro la fine di febbraio del 2009. |
(4) | Gli adeguamenti risultano inoltre dall’applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), il quale prevede un aiuto alla ristrutturazione per le imprese che rinunciano alle loro quote, nonché dall’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, del medesimo regolamento, il quale prevede una riduzione definitiva delle quote assegnate alle imprese nel caso in cui i bieticoltori abbiano presentato domanda di aiuto alla ristrutturazione. Occorre pertanto tenere conto delle quote oggetto di rinuncia o ridotte a seguito delle domande presentate dai bieticoltori per la campagna di commercializzazione 2008/2009 nell’ambito del regime di ristrutturazione. |
(5) | Risulta pertanto necessario modificare l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(6) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
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