Commission Regulation (EC) No 512/2009 of 16 June 2009 initiating a new exporter review of Council Regulation (EC) No 1905/2003 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of furfuryl alcohol originating in the People’s Republic of China, repealing the duty with regard to imports from one exporter in this country and making these imports subject to registration

Published date17 June 2009
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 153, 17 June 2009
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17.6.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153/6

REGOLAMENTO (CE) N. 512/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2009

che apre un riesame «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1905/2003 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcole furfurilico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in prosieguo «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA DI RIESAME

(1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Henan Hongye Chemical Company Ltd e dalle sue società collegate Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd e Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»).

B. PRODOTTO

(2) Il prodotto oggetto del riesame è l’alcole furfurilico originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificabile nel codice NC ex 2932 13 00.

C. MISURE IN VIGORE

(3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1905/2003 (2) del Consiglio, in forza del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo di 250 EUR per tonnellata, ad eccezione di quelle di quattro società espressamente indicate, soggette ad aliquote di dazio individuali.

D. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(4) Il richiedente adduce il fatto di operare in condizioni di economia di mercato ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Dichiara inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o luglio 2001 e il 30 giugno 2002 («il periodo dell’inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle predette misure antidumping.
(5) Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

E. PROCEDIMENTO

(6) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
(7) Dopo aver esaminato gli elementi di prova disponibili, la Commissione conclude che sono sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Una volta ricevuta la richiesta di cui al considerando 13, verrà accertato se il richiedente operi nelle condizioni di economia di mercato quali definite all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base oppure se il richiedente soddisfi i requisiti per ottenere un dazio individuale fissato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. In tal caso, verrà calcolato il margine di dumping individuale del richiedente e, se emergono pratiche di dumping, sarà fissata l’aliquota del dazio cui devono essere soggette le sue importazioni del prodotto interessato nella Comunità.
(8) Se si accerta che il richiedente soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, può rivelarsi necessario modificare l’aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame da parte di società non menzionate all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1905/2003.

a) Questionari

(9) Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

(10) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti.
(11) La Commissione procederà inoltre all’audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.
(12) Si ricorda che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali enunciati nel regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini previsti dal presente regolamento.

c) Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato/trattamento individuale

(13) Se il richiedente dimostra, con
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