Commission Regulation (EC) No 540/2008 of 16 June 2008 amending Annex II to Regulation (EC) No 336/2006 of the European Parliament and of the Council on the implementation of the International Safety Management (ISM) Code within the Community, as regards format of forms

Published date17 June 2008
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 157, 17 June 2008
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17.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157/15

REGOLAMENTO (CE) N. 540/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2008

recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, per quanto concerne i modelli dei documenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) è stato modificato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) mediante la risoluzione 179(79) del Comitato per la sicurezza marittima, adottata il 10 dicembre 2004, che ha modificato il modello del documento di conformità e del certificato di gestione della sicurezza con effetto a decorrere dal 1o luglio 2006.
(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 336/2006 definisce il codice ISM come riportato nell'allegato I del suddetto regolamento (versione aggiornata).
(3) Per ragioni di chiarezza e leggibilità, è necessario aggiornare anche i modelli in questione nell'allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, parte B, sezione 5, del regolamento (CE) n. 336/2006 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1) GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1.


ALLEGATO

«5. Modelli dei Documenti di Conformità e dei Certificati di Gestione della Sicurezza

Quando le navi operano in un unico Stato membro, gli Stati membri devono utilizzare i modelli allegati al codice ISM oppure il documento di conformità, il certificato di gestione della sicurezza, il documento di conformità provvisorio e il certificato di gestione della sicurezza provvisorio predisposti secondo i modelli allegati.

Nel caso in cui siano state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e, se applicabile, dell'articolo 7, paragrafo 2, il certificato rilasciato deve essere diverso da quello di cui sopra e deve indicare chiaramente che è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e, se applicabile, dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento ed inoltre deve indicare le limitazioni operative applicabili.

DOCUMENTO DI CONFORMITÀ

(Timbro ufficiale) (Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma [della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE del 1974, e sue modifiche e] (1) del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM.

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona o organismo autorizzato)

Denominazione e sede della società

[cfr. allegato I, parte A, punto 1.1.2, del regolamento (CE) n. 336/2006]

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) per i tipi di nave elencati di seguito (depennare la menzione non pertinente):

Nave da passeggeri
Unità veloce da passeggeri
Unità veloce da carico
Portarinfusa
Petroliera
Chimichiera
Gasiera
Unità mobile di perforazione offshore
Nave da carico di altro tipo
Nave ro-ro da passeggeri (traghetto ro-ro)

Il presente documento di conformità è valido sino al …, a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche.

Data di completamento della verifica su cui si basa il presente certificato …

(gg/mm/aaaa)

Rilasciato a: …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio: …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

Certificato n.

VISTO DI VERIFICA ANNUALE

SI ATTESTA che, in sede di verifica periodica eseguita in applicazione [della regola IX/6.1 della convenzione, del paragrafo 13.4 del codice ISM e] (2) dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM, è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è conforme alle prescrizioni del codice ISM.

1a VERIFICA ANNUALE Firma: … (firma del funzionario autorizzato) Luogo: … Data: …
...

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