Commission Regulation (EC) No 67/2008 of 25 January 2008 amending Regulation (EC) No 3199/93 on the mutual recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol for the purposes of exemption from excise duty

Published date26 January 2008
Subject MatterTaxation,Alcohol
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 23, 26 January 2008
L_2008023IT.01001301.xml
26.1.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 23/13

REGOLAMENTO (CE) N. 67/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dall’accisa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (2) prevede che i denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell’alcole, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, siano descritti nell’allegato del regolamento in questione.
(2) A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri devono esentare dall’accisa l’alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.
(3) La Bulgaria e la Romania hanno comunicato i denaturanti che intendono utilizzare.
(4) La Commissione ha trasmesso le suddette comunicazioni agli altri Stati membri il 1o gennaio 2007 nel caso della Bulgaria e il 9 gennaio 2007 nel caso della Romania.
(5) Sono pervenute obiezioni relative ai requisiti notificati. È stata pertanto debitamente seguita la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83/CEE, e i requisiti comunicati dalla Bulgaria e dalla Romania andranno inclusi nell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93.
(6) Il regolamento (CE) n. 3199/93 va pertanto modificato di conseguenza.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il...

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