Commission Regulation (EC) No 696/2008 of 23 July 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 104/2000 as regards the extension to non-members of certain rules adopted by producers' organisations in the fisheries sector (Codified version)

Published date24 July 2008
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 195, 24 July 2008
L_2008195IT.01000601.xml
24.7.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195/6

REGOLAMENTO (CE) N. 696/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2008

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1886/2000 della Commissione, del 6 settembre 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (2), è stato modificato in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) È necessario definire i criteri in base ai quali sarà valutata la rappresentatività di un'organizzazione di produttori nel settore della cattura, qualora si proponga di estenderne le regole ai non aderenti. Fra tali criteri occorre prendere in considerazione la quota dei quantitativi delle specie interessate commercializzati dai membri dell'organizzazione e il numero di pescatori aderenti all'organizzazione in una data zona. È pertanto necessario definire criteri specifici in materia di rappresentatività nel settore dell’acquacoltura.
(3) Al fine di armonizzare l'applicazione di tali misure, occorre definire le regole di produzione e di commercializzazione nel settore della cattura e in quello dell’acquacoltura che possono essere estese ai non aderenti. Allo stesso fine va specificata la fase alla quale dette regole si applicano.
(4) Occorre fissare una durata minima di applicazione di dette regole, onde mantenere una certa stabilità delle condizioni di commercializzazione dei prodotti della pesca.
(5) Gli Stati membri che intendono rendere obbligatorie le regole emanate da un'organizzazione di produttori sono tenuti a sottoporle preventivamente all’esame della Commissione. È quindi necessario precisare le informazioni che vanno comunicate alla Commissione.
(6) Gli Stati membri e la Commissione devono pubblicare informazioni in merito all'estensione di regole che possono avere un'incidenza sul settore.
(7) Eventuali modifiche delle regole estese ai non aderenti sono subordinate alle stesse condizioni previste per la notifica alla Commissione e la pubblicazione.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'attività di produzione e di commercializzazione di un'organizzazione di produttori nel settore della cattura è considerata sufficientemente rappresentativa se, nella zona all'interno della quale si prevede di estendere le regole:

a) la commercializzazione, ad opera dell'organizzazione di produttori o dei suoi aderenti, delle specie alle quali tali regole sarebbero applicate supera globalmente il 65 % dei quantitativi commercializzati; e
b) il numero di pescatori imbarcati su pescherecci utilizzati da aderenti all'organizzazione di produttori supera il 50 % del numero totale di pescatori stabiliti nella zona soggetti alle regole che possono essere estese.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), si tiene conto dei quantitativi commercializzati nel corso della campagna precedente.

3. Per il calcolo della percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), i pescatori imbarcati su pescherecci la cui...

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