Commission Regulation (EC) No 792/2009 of 31 August 2009 laying down detailed rules for the Member States' notification to the Commission of information and documents in implementation of the common organisation of the markets, the direct payments' regime, the promotion of agricultural products and the regimes applicable to the outermost regions and the smaller Aegean islands

Published date01 September 2009
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Agriculture and Fisheries,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 228, 01 September 2009
L_2009228IT.01000301.xml
1.9.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 228/3

REGOLAMENTO (CE) N. 792/2009 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2009

che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (1), in particolare l’articolo 25,

visto il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 (2), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (4), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (5), in particolare l’articolo 142, lettera q),

considerando quanto segue:

(1) L’utilizzazione generalizzata delle nuove tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni da parte della Commissione e degli Stati membri, in particolare negli scambi con le autorità competenti nazionali responsabili dell’attuazione della politica agricola comune (PAC), fa sì che i documenti conservati dalla Commissione e dagli Stati membri siano in misura sempre maggiore in formato elettronico o digitale.
(2) Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità interessate dalla PAC, la Commissione ha intensificato il suo impegno per lo sviluppo di sistemi informatici che consentano di gestire elettronicamente i documenti e le procedure. Parallelamente gli Stati membri hanno sviluppato sistemi informatici a livello nazionale per soddisfare le prescrizioni della gestione condivisa della PAC.
(3) In questo contesto e data la necessità di garantire una gestione uniforme e armonizzata della PAC da parte di tutti gli operatori coinvolti, occorre istituire un quadro giuridico e prevedere regole comuni applicabili ai sistemi di informazione istituiti ai fini della notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte degli Stati membri e delle autorità o degli organismi da loro designati nell’ambito della PAC.
(4) Per conseguire questi obiettivi in modo efficace, occorre definire il campo di applicazione di questo quadro giuridico, sia dal punto di vista della legislazione che delle parti interessate.
(5) Per quanto concerne la legislazione, i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 73/2009 e le relative modalità di applicazione (di seguito «regolamenti PAC») impongono agli Stati membri un numero considerevole di obblighi per quanto riguarda la notifica alla Commissione di informazioni e di documenti necessari per l’attuazione di tali regolamenti. Pertanto è opportuno tenerne conto conformemente alle loro caratteristiche specifiche.
(6) Per quanto riguarda gli operatori coinvolti, i diritti e gli obblighi stabiliti dai regolamenti PAC, sia per la Commissione che per gli Stati membri e le autorità e gli organismi competenti di questi ultimi, richiedono l’identificazione precisa delle persone e delle autorità responsabili per le azioni e gli interventi effettuati in questo ambito.
(7) I regolamenti PAC prevedono generalmente che la trasmissione delle informazioni avvenga per via elettronica o mediante un sistema di informazione, senza necessariamente specificare i principi applicabili. È pertanto opportuno, al fine di garantire la coerenza, l’adeguata gestione e la semplificazione delle procedure per gli utilizzatori e le autorità responsabili dei sistemi, stabilire principi comuni applicabili a tutti i sistemi di informazione istituiti.
(8) L’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e dei metadati associati devono poter essere garantiti per l’intero periodo di conservazione prescritto affinché la loro validità sia riconosciuta per le esigenze della Commissione e negli Stati membri.
(9) Per fornire tale garanzia, è opportuno stabilire che le autorità o le persone autorizzate a trasmettere comunicazioni siano sempre identificate in seno ai sistemi di informazione istituiti, in base alle competenze loro attribuite. Il processo di identificazione deve essere effettuato sotto la responsabilità delle autorità competenti menzionate in ognuno dei regolamenti PAC. Tuttavia, ai fini di una corretta gestione, occorre lasciare agli Stati membri e alla Commissione il compito di stabilire le condizioni per la designazione delle persone autorizzate ad intervenire,
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