Commission Regulation (EEC) No 316/91 of 7 February 1991 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Published date09 February 1991
Subject MatterCommon customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 37, 9 February 1991
EUR-Lex - 31991R0316 - IT

Regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione, del 7 febbraio 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 09/02/1991 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 316/91 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1991 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 53/91 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli...

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